Cassazione Civile, Ordinanza n. 24273/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento IRES contestando l'indeducibilità di una minusvalenza su partecipazione in altra società. In fatto, la contribuente aveva acquistato nel tempo una partecipazione di controllo in una società poi oggetto di riduzione del capitale sociale e trasformazione da S.p.A. a S.r.l.; dopo tali operazioni la partecipazione era stata ceduta nello stesso esercizio a un socio/amministratore, e la società aveva contabilizzato una perdita su partecipazioni, imputandola come minusvalenza da cessione. L'Ufficio sosteneva invece che la perdita fosse in realtà una minusvalenza da valutazione derivante dalla svalutazione conseguente alla riduzione del capitale, quindi non deducibile fiscalmente. Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 101, comma 2, del TUIR, censurando la sentenza regionale che aveva ritenuto deducibile la perdita come minusvalenza da cessione, perché la cessione era intervenuta entro l'anno e prima della chiusura dell'esercizio, e quindi, secondo il giudice di merito, non vi era obbligo di riportare a conto la previa svalutazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso erariale. Ha affermato che, in presenza di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, la perdita conseguente alla svalutazione per riduzione del capitale sociale integra una minusvalenza da valutazione, indeducibile ai sensi dell'art. 101, comma 2, TUIR nel regime applicabile ratione temporis. La successiva cessione della partecipazione, avvenuta nello stesso esercizio e per il valore nominale risultante dalla svalutazione, non muta la natura della perdita, che resta riconducibile alla previa svalutazione. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina transitoria invocata, rilevando che la sua operatività presuppone la rituale e tempestiva evidenziazione contabile della svalutazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"[i] titoli indicati nell'articolo 85, comma1, lettere c), d) ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, salvo quanto stabilito dai seguenti commi"
La disposizione viene richiamata dalla controparte per sostenere che la cessione avvenuta prima della chiusura dell'esercizio impedirebbe l'emersione di una svalutazione da iscrivere a bilancio; la Corte, però, ne esclude l'effetto invocato dalla contribuente nel caso concreto.
La Corte afferma che, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce l'assoluta indeducibilità delle minusvalenze da valutazione di partecipazioni societarie iscritte come immobilizzazioni finanziarie, indipendentemente dalla qualificazione della partecipazione.
Richiamato insieme all'art. 101, comma 2, come base della disciplina fiscale applicabile alla minusvalenza da valutazione.
"deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa"
La Corte lo richiama per evidenziare che la contabilizzazione deve seguire l'ordine cronologico delle operazioni d'impresa.
art. 22, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per l'obbligo di registrazione nelle scritture cronologiche entro sessanta giorni.
Viene menzionato per qualificare le partecipazioni come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio.
La nota integrativa deve indicare i movimenti delle immobilizzazioni, compresi acquisizioni, alienazioni e svalutazioni; la mancata indicazione della svalutazione è valorizzata dalla Corte.
La dedotta nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione è stata ritenuta eccezione nuova, quindi non proponibile per la prima volta in cassazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ritiene sufficiente l'esposizione dei fatti nel ricorso, anche mediante riproduzione di atti di merito, se vi è chiara correlazione tra documento, fatto processuale e motivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare la violazione e/o falsa applicazione di legge.
art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 344/2012
La Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto, osservando che la deroga transitoria opera solo se la svalutazione sia stata ritualmente indicata in contabilità.
Massime di principio
- Le minusvalenze su partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, quando derivino da svalutazione contabile, sono indeducibili secondo la disciplina fiscale applicabile, anche se nello stesso esercizio intervenga la successiva cessione della partecipazione.
- La qualificazione della perdita ai fini fiscali dipende dalla sua effettiva genesi economico-contabile: se la perdita è causalmente riconducibile alla precedente svalutazione, la successiva cessione non trasforma la minusvalenza da valutazione in minusvalenza da realizzo.
- La disciplina transitoria che consente la deducibilità di alcune svalutazioni richiede che la perdita sia stata regolarmente e tempestivamente rilevata nelle scritture contabili e nella documentazione di bilancio.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta eccezioni nuove, come la contestazione della validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
- Ai fini del rispetto dell'art. 366 c.p.c., è ammissibile la riproduzione di atti del giudizio di merito nel ricorso per cassazione se l'esposizione consente di collegare chiaramente il documento riprodotto al fatto processuale e ai motivi di impugnazione.
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