Cassazione Penale, Sentenza n. 36475/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (vendita simulata di immobile per sottrarre patrimonio al pagamento delle imposte). Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 157 e 161 c.p. per mancato pronunciamento sulla eccezione di prescrizione (sosteneva che il termine era spirato il 21/09/2021); 2) censura sulla sussistenza del reato rilevando che l'immobile era l'unico posseduto e abitazione principale, dunque impignorabile ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 602/1973; 3) censura sulla qualificazione del contratto come simulato, sostenendo che si trattava di un accollo cumulativo reale e non di una simulazione contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi sulla responsabilità penale (confermando la valutazione del merito che il trasferimento era simulato e idoneo a eludere l'azione esecutiva dell'Erario), ma ha accolto il primo motivo relativo alla prescrizione. Ha stabilito che l'aumento di un terzo previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 non si applica all'art. 11; applicata la recidiva ex art. 99 c.p. e le disposizioni sugli aumenti per il calcolo della prescrizione, il termine massimo è risultato spirato il 21/09/2021 (dopo la sentenza di primo grado ma prima di quella di appello). Di conseguenza la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato era estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre revocato la confisca per equivalente disposta in sede di appello (anche in ragione della non retroattività delle disposizioni che hanno autorizzato la conservazione della confisca in caso di prescrizione, art. 578-bis c.p.p.), e ha condannato il ricorrente a rifondere le spese di rappresentanza e difesa liquidate alla parte civile (3.600 euro oltre accessori).
Norme richiamate
La norma disciplina il reato di simulazione o compimento di atti fraudolenti per sottrarre beni all'azione dell'Erario; la Corte lo considera reato di pericolo valutabile ex ante rispetto alla consistenza patrimoniale del contribuente rispetto al credito erariale.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Non applicabile ai reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 11 del d.lgs. 74/2000; quindi l'aumento di un terzo dei termini prescrizionali previsto dall'articolo non si applica al caso in esame.
Applicata la recidiva per il calcolo dell'aumento della pena ai fini della durata massima della prescrizione; la Corte ha disposto l'aumento della metà sul massimo edittale in presenza della recidiva.
Richiamati per il calcolo del termine prescrizionale e delle sospensioni/interruzioni; la Corte ha utilizzato tali norme per determinare che la prescrizione massima si è perfezionata il 21/09/2021.
art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973
La giurisprudenza richiamata dalla Corte chiarisce che il limite all'espropriazione immobiliare previsto da tale norma opera solo per debiti verso l'Erario e riguarda l'unico immobile di proprietà (circostanza non comprovata nel caso) e non costituisce, di per sé, un ostacolo alla configurabilità del reato tributario.
art. 578-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21/2018)
Le Sezioni Unite hanno qualificato la norma come avente natura mista (processuale e sostanziale); non è applicabile retroattivamente a fatti anteriori alla sua entrata in vigore per mantenere in vita la confisca per equivalente in caso di estinzione del reato per prescrizione. Pertanto la confisca per equivalente disposta per fatti anteriori non può sopravvivere alla declaratoria di estinzione per prescrizione.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che prevede la confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte ha richiamato la sua inclusione nell'ambito applicativo dell'art. 578-bis c.p.p. e le conseguenze della non retroattività.
art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito)
Ha modificato il testo dell'art. 76 d.P.R. 602/1973; la Corte sottolinea che le limitazioni all'espropriazione non impediscono automaticamente la confisca penale o il reato di simulazione.
Massime di principio
- Il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. 74/2000 è un reato di pericolo: per configurarlo è sufficiente che gli atti simulati o fraudolenti siano oggettivamente idonei, ex ante, a pregiudicare l'attività di recupero dell'Erario, indipendentemente dall'effettivo esito dell'esecuzione.
- La limitazione prevista dall'art. 76 d.P.R. 602/1973 (impignorabilità della 'prima casa' nei confronti di Equitalia) non esclude automaticamente la rilevanza penale di un trasferimento simulato e non costituisce di per sé una barriera insormontabile alla confisca penale di valore.
- Per il calcolo della prescrizione nei reati tributari di cui all'art. 11, l'aumento previsto dall'art. 17, comma 1-bis, non si applica; in presenza di recidiva va invece considerato l'aumento risultante dall'art. 99 c.p., tenendo conto delle regole di cui agli artt. 157 e 161 c.p.
- Se il reato è estinto per prescrizione, la sentenza di merito deve essere annullata senza rinvio; inoltre la confisca per equivalente non può essere mantenuta se la norma che ne consente la conservazione in caso di prescrizione è posteriore ai fatti (principio di non retroattività e valenza sostanziale dell'art. 578-bis c.p.p.).
- In sede di cassazione il giudice non può rimettere in discussione valutazioni probatorie del merito adeguatamente motivate: le censure che richiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se il giudizio di merito è coerente e privo di illogicità.
- In casi analoghi è fondamentale calcolare con precisione i termini prescrizionali applicabili (inclusi aumenti per recidiva e sospensioni/interruzioni) prima di disporre misure definitive come la confisca per equivalente.
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