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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36468/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Bari per vari profili: Costantino Folla e Antonietta Galasso contestano vizi di motivazione generici sull'affermazione di responsabilità; Antonio Sassano chiede l'applicazione delle nuove pene sostitutive (art. 20‑bis c.p.) introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n.150; Francesco Celozzi deduce (1) vizio di motivazione sulla responsabilità, (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, (3) erronea valutazione della recidiva reiterata e (4) richiesta di applicazione dell'art. 20‑bis; Luciano Biscotti censura (1) l'insufficienza e contraddittorietà delle prove circa la sua partecipazione e (2) la sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto ad altri coimputati e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: i ricorsi di Folla e Galasso inammissibili perché gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità (limitando così la cognizione) ; il motivo di Sassano relativo all'art. 20‑bis è stato ritenuto manifestamente infondato: la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs.150/2022) attribuisce al giudice dell'esecuzione la valutazione delle pene sostitutive per i procedimenti pendenti in Cassazione; i motivi di Celozzi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati per difetto di specificità e per il corretto apprezzamento, da parte del giudice di merito, delle intercettazioni, delle attenuanti e della recidiva; i motivi di Biscotti sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati in ragione della congrua motivazione del giudice di merito sulle intercettazioni e della valutazione delle attenuanti. Tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Norme sostanziali sui reati di detenzione e cessione di stupefacenti utilizzate per la qualificazione dei fatti; la Cassazione non sindaca la valutazione probatoria del merito relativa all'applicazione di tali norme se non per manifesta illogicità.

  • Codice penale

    art. 81, art. 629, art. 133

    Art. 81 richiamato in sede di cumulo/partecipe; art. 629 (rapina) era uno dei capi contestati; art.133 indica i criteri per le attenuanti generiche: la Corte ha richiamato che il riconoscimento è giudizio di merito non sindacabile salvo motivazione contraddittoria.

  • Codice di procedura penale

    art. 599‑bis, art. 129, art. 545‑bis, art. 666, art. 616

    Art.599‑bis (patteggiamento/accordo in appello) e la rinuncia ai motivi inibiscono il sindacato in Cassazione sulle questioni oggetto di rinuncia; art.129 c.p.p. indica cause di proscioglimento che non devono essere riviste quando vi è rinuncia; art.545‑bis e art.666 disciplinano il meccanismo processuale per le pene sostitutive e l'istanza al giudice dell'esecuzione; art.616 consente la condanna alle spese e ammende alla luce dell'inammissibilità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (cd. riforma Cartabia)

    Art.20‑bis prevede pene sostitutive per pene detentive brevi; art.95 dispone le norme transitorie: per i procedimenti già pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore, la richiesta di pene sostitutive va presentata al giudice dell'esecuzione e non può essere decisa dal giudice di legittimità.

  • Legge 24 novembre 1981 n. 689

    Contiene disciplina delle pene sostitutive; la Corte richiama la compatibilità delle norme più favorevoli e il richiamo per l'applicazione in sede esecutiva secondo le disposizioni transitorie.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    es. Sez. U n. 47008/2009; Sez. 5 n. 15505/2018; Sez. U n. 32318/2023

    Principi sul perimetro del sindacato di legittimità: la rinuncia ai motivi limita la cognizione; le disposizioni transitorie operano in modo differenziato a seconda della pendenza del procedimento; per la recidiva reiterata è sufficiente la presenza di precedenti definitivi che dimostrino maggiore pericolosità sociale.

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di appello limita la materia soggetta a sindacato in Cassazione: non è possibile impugnare in sede di legittimità questioni di responsabilità sulle quali l'imputato ha rinunciato in appello.
  • Le valutazioni probatorie sulle intercettazioni e sulla responsabilità sono questioni di fatto di competenza del giudice di merito e la Cassazione le riesamina solo per vizio motivazionale manifesto, illogicità o contraddittorietà.
  • Le nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs.150/2022 (art.20‑bis) seguono regole transitorie: se il procedimento è pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore, l'istanza compete al giudice dell'esecuzione una volta divenuta irrevocabile la sentenza.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito e legittima se il giudice indica gli elementi decisivi; non comporta automaticamente vizio di motivazione in Cassazione.
  • La censura per disparità di trattamento tra imputati richiede una puntuale dimostrazione di irraionalità o elementi paradossali nella motivazione del giudice di merito per essere accolta in sede di legittimità.
  • Il ricorso per Cassazione deve essere specifico nel confronto con la motivazione impugnata: deduzioni generiche o mera richiesta di revisione fattuale sono inammissibili.

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