Cassazione Penale, Sentenza n. 36468/2024 del 01/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Bari per vari profili: Costantino Folla e Antonietta Galasso contestano vizi di motivazione generici sull'affermazione di responsabilità; Antonio Sassano chiede l'applicazione delle nuove pene sostitutive (art. 20‑bis c.p.) introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n.150; Francesco Celozzi deduce (1) vizio di motivazione sulla responsabilità, (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, (3) erronea valutazione della recidiva reiterata e (4) richiesta di applicazione dell'art. 20‑bis; Luciano Biscotti censura (1) l'insufficienza e contraddittorietà delle prove circa la sua partecipazione e (2) la sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto ad altri coimputati e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: i ricorsi di Folla e Galasso inammissibili perché gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità (limitando così la cognizione) ; il motivo di Sassano relativo all'art. 20‑bis è stato ritenuto manifestamente infondato: la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs.150/2022) attribuisce al giudice dell'esecuzione la valutazione delle pene sostitutive per i procedimenti pendenti in Cassazione; i motivi di Celozzi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati per difetto di specificità e per il corretto apprezzamento, da parte del giudice di merito, delle intercettazioni, delle attenuanti e della recidiva; i motivi di Biscotti sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati in ragione della congrua motivazione del giudice di merito sulle intercettazioni e della valutazione delle attenuanti. Tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norme sostanziali sui reati di detenzione e cessione di stupefacenti utilizzate per la qualificazione dei fatti; la Cassazione non sindaca la valutazione probatoria del merito relativa all'applicazione di tali norme se non per manifesta illogicità.
art. 81, art. 629, art. 133
Art. 81 richiamato in sede di cumulo/partecipe; art. 629 (rapina) era uno dei capi contestati; art.133 indica i criteri per le attenuanti generiche: la Corte ha richiamato che il riconoscimento è giudizio di merito non sindacabile salvo motivazione contraddittoria.
art. 599‑bis, art. 129, art. 545‑bis, art. 666, art. 616
Art.599‑bis (patteggiamento/accordo in appello) e la rinuncia ai motivi inibiscono il sindacato in Cassazione sulle questioni oggetto di rinuncia; art.129 c.p.p. indica cause di proscioglimento che non devono essere riviste quando vi è rinuncia; art.545‑bis e art.666 disciplinano il meccanismo processuale per le pene sostitutive e l'istanza al giudice dell'esecuzione; art.616 consente la condanna alle spese e ammende alla luce dell'inammissibilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (cd. riforma Cartabia)
Art.20‑bis prevede pene sostitutive per pene detentive brevi; art.95 dispone le norme transitorie: per i procedimenti già pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore, la richiesta di pene sostitutive va presentata al giudice dell'esecuzione e non può essere decisa dal giudice di legittimità.
Contiene disciplina delle pene sostitutive; la Corte richiama la compatibilità delle norme più favorevoli e il richiamo per l'applicazione in sede esecutiva secondo le disposizioni transitorie.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
es. Sez. U n. 47008/2009; Sez. 5 n. 15505/2018; Sez. U n. 32318/2023
Principi sul perimetro del sindacato di legittimità: la rinuncia ai motivi limita la cognizione; le disposizioni transitorie operano in modo differenziato a seconda della pendenza del procedimento; per la recidiva reiterata è sufficiente la presenza di precedenti definitivi che dimostrino maggiore pericolosità sociale.
Massime di principio
- La rinuncia ai motivi di appello limita la materia soggetta a sindacato in Cassazione: non è possibile impugnare in sede di legittimità questioni di responsabilità sulle quali l'imputato ha rinunciato in appello.
- Le valutazioni probatorie sulle intercettazioni e sulla responsabilità sono questioni di fatto di competenza del giudice di merito e la Cassazione le riesamina solo per vizio motivazionale manifesto, illogicità o contraddittorietà.
- Le nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs.150/2022 (art.20‑bis) seguono regole transitorie: se il procedimento è pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore, l'istanza compete al giudice dell'esecuzione una volta divenuta irrevocabile la sentenza.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito e legittima se il giudice indica gli elementi decisivi; non comporta automaticamente vizio di motivazione in Cassazione.
- La censura per disparità di trattamento tra imputati richiede una puntuale dimostrazione di irraionalità o elementi paradossali nella motivazione del giudice di merito per essere accolta in sede di legittimità.
- Il ricorso per Cassazione deve essere specifico nel confronto con la motivazione impugnata: deduzioni generiche o mera richiesta di revisione fattuale sono inammissibili.
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