Cassazione Penale, Sentenza n. 36461/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dal Maso era stato condannato per omicidio colposo (art. 589 c.p.) per avere, dopo lo scoppio di uno pneumatico del semirimorchio che aveva lasciato carcassa al centro della carreggiata, omesso di adottare le cautele previste dal Codice della Strada (in particolare la segnalazione del pericolo mediante il segnale triangolare) e di rendere sicura la circolazione. In appello e in Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione e contraddittorietà nell'individuazione della regola cautelare (la Corte avrebbe richiesto al tempo stesso la rimozione dei residui e la messa in sicurezza con segnaletica); (ii) inesigibilità delle condotte richieste (andare a piedi in carreggiata su tratto autostradale a tre corsie) e carenza di motivazione sul nesso causale con la morte del passeggero, sostenendo che la causa immediata fu il tamponamento operato dall'autista Callegaro e che tale evento avrebbe potuto interrompere il nesso di causalità ai sensi dell'art. 41 c.p.; (iii) irragionevolezza della durata della sospensione della patente, sproporzionata rispetto a quella inflitta al conducente responsabile dell'impatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la regola cautelare violata era quella prevista dagli artt. 161 e 162 del Codice della Strada (obbligo di segnalare il pericolo mediante il segnale triangolare), ritenendo esigibile dall'imputato l'accertamento delle conseguenze, la possibile chiamata al 113 e soprattutto la collocazione della segnaletica anche sul margine destro della carreggiata per consentire ai veicoli sopraggiungenti di rallentare. La Corte ha inoltre escluso che la condotta del conducente sopraggiunto (Callegaro) costituisse causa sopravvenuta tale da interrompere il nesso causale: la causa sopravvenuta ha efficacia interruttiva solo se del tutto indipendente e sufficiente da sola a produrre l'evento, mentre qui le cause sono concorrenti e il fatto originario di Dal Maso costituisce una condizione necessaria antecedente. Il motivo relativo alla durata della sospensione della patente è stato ritenuto infondato, essendo la sanzione commisurata al grado di colpa e all'apporto causale del ricorrente; la Corte ha ridotto la sospensione a quattro mesi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589, commi 1 e 2, cod. pen.
Norma che punisce l'omicidio colposo per negligenza, imprudenza o imperizia; la Corte ha ritenuto integrata la responsabilità colposa di Dal Maso per l'omessa adozione delle cautele previste dal codice della strada e per il conseguente apporto causale all'evento mortale.
art. 161, commi 1 e 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Individua l'obbligo di adottare cautele in presenza di veicolo fermo o ingombro della carreggiata; la Corte ha ritenuto che Dal Maso fosse tenuto a segnalare il pericolo mediante il segnale triangolare e ad accertarsi delle conseguenze, misure ritenute esigibili anche in autostrada.
art. 162, Codice della Strada
Regola relativa al segnale triangolare mobile; la Corte ha ritenuto che l'esposizione del segnale fosse la misura idonea e richiesta per informare gli altri utenti e ridurre il rischio.
art. 41, cod. pen.
Principio sulla causa sopravvenuta e l'interruzione del nesso causale: la Corte ha applicato il criterio secondo cui la causa sopravvenuta interrompe il nesso solo se del tutto indipendente e sufficiente da sola a determinare l'evento; nel caso concreto la condotta del terzo non era tale da escludere la rilevanza causale dell'omissione dell'imputato.
Massime di principio
- La presenza di un ostacolo o di detriti sulla carreggiata impone al conducente coinvolto l'obbligo di segnalare tempestivamente il pericolo: l'apposizione del segnale triangolare, anche sul margine della strada, può essere considerata una misura esigibile e sufficiente a ridurre il rischio.
- La valutazione dell'esigibilità di una condotta deve considerare misure alternative meno rischiose (es. chiamata alle autorità, collocazione del segnale sul margine) e non richiede necessariamente azioni che mettano in grave pericolo il soggetto che intende porle in essere.
- In caso di concorso di cause, la condotta successiva di un terzo interrompe il nesso causale solo se del tutto autonoma e sufficiente da sola a determinare l'evento; se le cause sono interdipendenti o concorrenti, tutte possono concorrere alla responsabilità secondo il principio della causalità materiale.
- La determinazione della sanzione accessoria (sospensione della patente) può essere commisurata al grado di colpa e all'apporto causale del singolo agente, e tale valutazione è sindacabile limitatamente alla legittimità formale della motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36463/2024 del 01/10/2024
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36466/2024 del 01/10/2024
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36467/2024 del 01/10/2024
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36468/2024 del 01/10/2024
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36469/2024 del 01/10/2024
- Sentenza penale · 1 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36470/2024 del 01/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →