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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36467/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello censurando il diniego, in sede di merito, della ammissione alla messa alla prova ex art. 168-bis c.p.p. e art. 464-bis c.p.p.: sostenne che, dopo la successiva riqualificazione del fatto in violazione del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 e la scelta del rito abbreviato, avrebbe dovuto essere ammesso alla messa alla prova o, comunque, il processo sospeso per consentire l'elaborazione e il deposito del programma trattamentale dall'UEPE. In subordine ha proposto questione di illegittimità costituzionale delle norme che impedirebbero la sospensione del processo per consentire la produzione del programma, per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il diniego perché l'istanza di messa alla prova prodotta in primo grado era priva di allegati e non conteneva la richiesta di elaborazione del programma da parte dell'UEPE né una formale richiesta di derubricazione idonea ad integrare i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 464-bis c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il programma o la richiesta al competente ufficio costituiscono prova della serietà dell'istanza e sono requisiti di ammissibilità; ha inoltre ricordato l'orientamento della Corte costituzionale (sent. n.131/2019) che consente un'interpretazione favorevole in casi in cui la richiesta sia stata tempestivamente formulata, ma ha osservato che nel caso concreto tale condizione non sussisteva. Di conseguenza è stata confermata la sentenza di appello e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese di giudizio in cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    La riqualificazione del fatto in base al comma 5 (circostanza che consente attenuazioni o diversa qualificazione) è stata operata in sede di giudizio; tale riqualificazione può rendere astrattamente possibile l'accesso alla messa alla prova, ma non elimina gli oneri procedurali richiesti per l'ammissione.

  • Codice di procedura penale - art. 168-bis

    Prevede la sospensione del processo con messa alla prova; la Corte ricorda che l'accesso all'istituto richiede il rispetto dei requisiti procedurali e delle condizioni di ammissibilità.

  • Codice di procedura penale - art. 464-bis

    Stabilisce che l'istanza di sospensione con messa alla prova deve essere accompagnata dal programma di trattamento o dalla richiesta di elaborazione del programma all'UEPE, ovvero dall'indicazione delle ragioni per cui non è stato possibile ottenere il programma. Tali elementi sono considerati requisiti di ammissibilità a prova della serietà della domanda.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2019

    Indica che le norme possono essere interpretate in modo da consentire l'ammissione alla messa alla prova quando, in esito al giudizio, il fatto venga diversamente qualificato purché l'interessato abbia tempestivamente richiesto l'istituto; tuttavia questa interpretazione presuppone che siano state rispettate le condizioni procedurali di richiesta.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es.: Sez. 6, n. 9197/2019; Sez. 4, n.18602/2024; Sez.3, n.12721/2019)

    Orientamenti giurisprudenziali confermano che la produzione del programma o la richiesta della sua elaborazione costituiscono prova di serietà e sono requisiti di ammissibilità per la messa alla prova; il mancato rispetto di tali oneri legittima il rigetto dell'istanza.

Massime di principio

  • Per ottenere la messa alla prova, specie se la fattispecie originaria è diversa e si prospetta una successiva riqualificazione, l'imputato deve presentare un'istanza completa: includere il programma trattamentale o la richiesta formale di elaborazione del programma all'UEPE, o almeno spiegare perché il programma non è stato ottenuto tempestivamente.
  • La mera riqualificazione del fatto in sede di giudizio non implica automaticamente l'ammissione alla messa alla prova: è necessario che l'istanza sia stata tempestivamente e formalmente formulata e documentata.
  • La Corte costituzionale ammette un'interpretazione volta a permettere l'ammissione post-riqualificazione, ma questa via è percorribile solo se il richiedente ha già dimostrato di essersi attivato nei termini previsti (richiesta tempestiva e documentata).
  • In caso di difficoltà a ottenere il programma UEPE entro i termini, è fondamentale allegare al ricorso motivazioni dettagliate e la richiesta formale di differimento/elaborazione tardiva per evitare il rigetto per carenza di ammissibilità.
  • Best practice difensiva: contestualmente alla richiesta di messa alla prova chiedere la derubricazione quando necessaria, produrre prova degli atti compiuti per ottenere il programma (email, istanze all'UEPE, ricevute) e chiedere espressamente la sospensione del processo per consentire l'elaborazione del programma se non disponibile al momento della domanda.

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