Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36466/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n.309), deducendo vizio di motivazione e errata applicazione di legge quanto al profilo partecipativo. Ha sostenuto che la sua presenza nel sodalizio fu breve (circa 2 mesi: 17/09/2019-09/11/2019), che il rientro in Albania al termine del visto turistico non prova adesione stabile, e che elementi come la disponibilità di un'utenza "dedicata", l'uso di espressioni convenzionali e le immagini di cessioni non sono sufficienti a dimostrare l'affectio societatis e il carattere aperto e duraturo dell'accordo criminoso. Ha altresì contestato la mancanza di motivazione sul requisito psicologico (consapevolezza e volontà di partecipare al programma delittuoso) e la prova di un ruolo specifico nell'organigramma del sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" per cui le motivazioni di primo e secondo grado si integrano in un unico corpo argomentativo e il ricorrente doveva confrontarsi puntualmente con entrambe le decisioni; il ricorso è risultato reiterativo e aspecifico. I giudici di merito avevano adeguatamente motivato l'esistenza di un sodalizio con base operativa in via Montello n.9 (Bra) e l'inserimento del Dodaj attraverso plurime evidenze: attività di spaccio ripetuta e organizzata (anche secondo turnazioni), uso di utenze intestate a terzi ma in uso ai sodali, linguaggio convenzionale ("bish"), contatti con i vertici (Bushati, Brankaj) e altri affiliati (Bergui, Larosa), consegna di denaro, intercettazioni nelle quali il ricorrente fornisce istruzioni al nuovo arrivato e riferisce di rendicontare al vertice. La breve durata dell'osservazione e il rientro in Albania per visto turistico non escludono la partecipazione stabile: la sostituzione periodica degli "operai" faceva parte del protocollo operativo e confermava, non negava, il carattere aperto e duraturo del programma criminoso. Per queste ragioni la censura sul profilo partecipativo e sulla motivazione è stata ritenuta infondata. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria stimata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 d.P.R. 9/10/1990, n. 309

    Norma che punisce la partecipazione ad associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (organizzazione, ruoli, turnazioni, uso di utenze dedicate, istruzioni ai sostituti) dimostrassero l'affectio societatis e la partecipazione al programma criminoso, pur in presenza di periodi di presenza limitata.

  • art. 606, primo comma, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione (vizio di motivazione e inosservanza o errata applicazione della legge penale); la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente genericamente riproposte e non specificamente confrontate con le due sentenze di merito, dunque non idonee a fondare il ricorso.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi sulla valutazione della prova e della motivazione; la Corte ha ricordato che il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica di carenza o manifesta illogicità della motivazione, che nel caso non sussisteva.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Rinvio formale usato dal ricorrente nella esposizione dei motivi; la Corte ha comunque valutato l'insufficienza di specificità del ricorso rispetto alla motivazione integrata dei due gradi di merito.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'assenza di responsabilità per la determinazione della causa di inammissibilità; tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto dovuta la sanzione pecuniaria e le spese processuali a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado concordi) il ricorrente in Cassazione deve confrontarsi specificamente e puntualmente con entrambe le motivazioni; censure generiche o reiterative sono inammissibili.
  • La durata temporale della partecipazione non è per sé decisiva: anche un periodo limitato può essere sufficiente, se gli elementi raccolti in quel periodo dimostrano l'affectio societatis e il riferimento al sistema organizzato.
  • Indicatori fattuali ripetuti e coerenti (turni di lavoro, utenze dedicate, linguaggio convenzionale, coordinamento con vertici, istruzioni a sostituti, rendicontazione degli incassi) costituiscono elementi significativi per dimostrare l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
  • La sostituzione periodica degli 'operai' per motivi pratici (es. scadenza visti turistici) può essere interpretata come parte del protocollo operativo del sodalizio e dunque come prova della sua natura organizzata e continuativa, non come indice di mera partecipazione occasionale o concorso nel reato continuato.
  • In cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: è ammissibile quando si deduca carenza o manifesta illogicità della motivazione stessa; occorre dimostrare concretamente tali profili e non limitarsi a rilievi generici.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, salvo che non sussista assenza di colpa nella presentazione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.