Cassazione Penale, Sentenza n. 36463/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Ferrari contro la sentenza del G.U.P. di Modena (21/07/2023). L'inammissibilità era stata motivata dalla mancata allegazione, con l'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente contestava tale decisione sostenendo di aver regolarmente depositato, con PEC del 02/08/2023, la nomina del nuovo difensore e la contestuale elezione di domicilio presso la sua residenza, anteriore alla proposizione dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. Ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non impone un deposito necessariamente contestuale dell'elezione/dichiarazione di domicilio rispetto all'atto di impugnazione: la dichiarazione può essere depositata anche disgiuntamente e perfino anteriormente, purché in costanza della presentazione dell'impugnazione e in termini prossimi e sostanzialmente coincidenti con essa. Perciò il deposito effettuato da Ferrari il 02/08/2023 è stato ritenuto valido e idoneo a evitare l'inammissibilità; gli atti sono rinviati alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo e la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
«con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»
La Corte ha interpretato la norma in senso non rigidamente formale: la dichiarazione o elezione di domicilio può essere depositata disgiuntamente dall'atto di appello e anche anteriormente, purché depositata in costanza e in prossimità temporale con la proposizione dell'impugnazione; non è richiesta l'allegazione necessariamente contestuale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia"), art. 33, comma 1, lett. d)
Ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la ratio è favorire l'efficienza e la speditezza delle notificazioni, imponendo un onere di collaborazione della parte, ma la Corte privilegia un'interpretazione compatibile con il favor impugnationis.
Norma sostanziale richiamata perché riguarda il reato per il quale il ricorrente era stato condannato in primo grado (delitto oggetto dell'appello).
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 §1 (giurisprudenza CEDU: Rocchia c. Francia, Zubac c. Croazia, ecc.)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza europea per affermare che i giudici nazionali devono evitare formalismi eccessivi che impediscano l'accesso effettivo a un tribunale; prima di dichiarare un gravame inammissibile occorrono verifiche approfondite e bilanciamento proporzionato.
Massime di principio
- L'elezione o dichiarazione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è un requisito di ammissibilità ma può essere depositata separatamente dall'atto di impugnazione e perfino antecedentemente: fondamentale è la vicinanza temporale e funzionale con la proposizione dell'appello.
- Per minimizzare contestazioni, è buona prassi allegare la dichiarazione di domicilio all'atto di appello o, se già depositata in precedenza, richiamarla esplicitamente nell'intestazione/richiesta dell'appello indicando data e modalità del deposito (es. PEC) e conservando le ricevute.
- I giudici devono applicare il principio del favor impugnationis e la giurisprudenza CEDU imponendo un esame approfondito prima di dichiarare inammissibile un ricorso per mere ragioni formali; non basta un controllo sommario.
- In caso di contestazione, produrre tempestivamente le prove del deposito (PEC, protocollo, ricevute) e chiedere comunque che il giudice verifichi gli atti di cancelleria prima di pronunciarsi.
- La valutazione della 'prossimità' temporale tra deposito della dichiarazione e presentazione dell'appello resta caso per caso: per evitare incertezze, meglio presentare la dichiarazione nel medesimo periodo processuale e comunque prima della scadenza per proporre impugnazione.
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