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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25354/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siena che aveva confermato il rigetto, da parte del Giudice di Pace di Montepulciano, dell’opposizione a una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 141, commi 3 e 8, cod. strada, contestata in relazione alla velocità tenuta da un motociclo in prossimità di un centro abitato, in salita, senza visuale libera e in prossimità di un incrocio. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di norme costituzionali, processuali e sostanziali per il mancato accoglimento della richiesta di acquisizione della consulenza tecnica di parte e di ammissione di una CTU sulla dinamica del sinistro, oltre che per avere il Tribunale attribuito al verbale dei Carabinieri valore di prova legale sulla dinamica; 2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente sul diniego delle prove; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo all’effettiva velocità del motociclo al momento del fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente, inammissibili. Ha osservato che il Tribunale aveva motivato in modo congruo il diniego della CTU e l’irrilevanza della CTP, valorizzando i rilievi dei Carabinieri e le dichiarazioni dei testimoni sentiti dagli operanti, dai quali emergeva che il conducente non aveva adeguato la velocità alle condizioni del tratto stradale. La Corte ha chiarito che non era stata attribuita fede privilegiata ex art. 2700 c.c. al verbale, ma solo attendibilità intrinseca alle sue risultanze, secondo l’orientamento di legittimità richiamato. Ha inoltre ribadito che la CTU non è mezzo di prova in senso proprio e che le censure del ricorrente miravano, in realtà, a una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 141, commi 3 e 8, codice della strada

    impone di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo in relazione alle condizioni del tratto percorso; la violazione è stata ritenuta provata sulla base degli elementi istruttori acquisiti.

  • art. 2700 c.c.

    il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova solo delle dichiarazioni rese e dei fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante; per le altre circostanze ha attendibilità intrinseca, superabile con prova contraria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la doglianza di motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché il Tribunale aveva espresso una motivazione sufficiente e non meramente apparente sul diniego delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge, ma le censure sono state ricondotte a una richiesta di rivalutazione del merito ed escluse in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione delle prove.

  • artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio per la valutazione di elementi già acquisiti; la sua ammissione o il suo diniego rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Il verbale redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza; per le altre circostanze o per gli accertamenti compiuti indirettamente conserva comunque attendibilità intrinseca, superabile con specifica prova contraria.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio.
  • Quando il giudice di merito espone in modo congruo le ragioni per cui ritiene superflua la CTU e sufficienti gli altri elementi di prova, non ricorre il vizio di motivazione apparente.
  • La prova della violazione dei limiti di velocità può essere desunta dal complesso degli elementi istruttori disponibili, purché il giudice dia conto in modo non illogico delle ragioni del proprio convincimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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