Cassazione Civile, Ordinanza n. 34176/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRAP dichiarata e non versata per l'anno d'imposta 2008. Il contribuente, professionista avvocato, aveva contestato la pretesa deducendo che i compensi percepiti per l'attività di sindaco di società di capitali dovessero essere esclusi dalla base imponibile IRAP perché relativi a un'attività autonoma e personale, non assistita da autonoma organizzazione, distinta dall'attività di avvocato esercitata invece con propria organizzazione. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la scissione dell'imponibile IRAP tra compensi da avvocato e compensi da sindaco; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto del presupposto impositivo sui compensi da sindaco; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che l'attività di sindaco fosse del tutto avulsa dalla professione forense e quindi non imponibile IRAP in assenza di autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che il giudice di merito non aveva considerato la necessaria distinzione tra i compensi derivanti dall'attività di sindaco di società di capitali e quelli derivanti dall'attività professionale di avvocato. I compensi percepiti per l'incarico di sindaco, se svolti individualmente e separatamente rispetto alle altre attività e senza autonoma organizzazione, non sono soggetti a IRAP e vanno scorporati dagli altri redditi professionali. La sentenza della C.T.R. è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare l'omessa considerazione della scissione dell'imponibile tra diverse attività professionali
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per omessa pronuncia
è invocato per censurare l'omissione di pronuncia sull'eccezione relativa al difetto del presupposto impositivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il vizio dedotto rispetto alla disciplina dell'IRAP e al presupposto dell'autonoma organizzazione
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
la Corte richiama la norma nel contesto della dedotta non imponibilità dell'attività di sindaco se svolta senza autonoma organizzazione
artt. 3, comma 1, lett. c), e 8 d.lgs. n. 446 del 1997
sono interpretati nel senso che, per le persone fisiche esercenti arti e professioni, la base imponibile va riferita alle attività effettivamente rilevanti ai fini IRAP, con possibilità di scorporo dei compensi da incarichi diversi
art. 49, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
è richiamato come disposizione cui rinvia il d.lgs. IRAP per individuare i redditi professionali imponibili
art. 50, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. n. 917 del 1986
è richiamato quale disciplina successiva relativa ai compensi per incarichi di sindaco, amministratore o revisore, esclusi dal perimetro dell'attività professionale ordinaria
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
costituisce il fondamento formale della cartella impugnata, emessa in sede di controllo automatizzato
Massime di principio
- In tema di IRAP, i compensi percepiti dal professionista per l'incarico di sindaco di società di capitali non sono imponibili se l'attività è svolta in modo personale, separato rispetto ad altre attività professionali e senza autonoma organizzazione.
- Quando il professionista svolge più attività tra loro distinguibili, il giudice deve verificare in concreto la scindibilità dei relativi compensi e l'esistenza del presupposto impositivo per ciascun segmento di reddito, senza confondere l'attività organizzata con quella meramente personale.
- La sola circostanza che il professionista disponga di uno studio non basta, di per sé, a integrare il requisito dell'autonoma organizzazione rispetto ai compensi derivanti da incarichi svolti quale organo di un ente terzo.
- Se il contribuente deduce e allega la distinzione tra attività imponibili e non imponibili, il giudice di merito deve esaminare specificamente tale distinzione; la sua omissione comporta cassazione della decisione per mancato rispetto dei principi sull'IRAP.
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