Cassazione Civile, Ordinanza n. 35032/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il proprietario di un'autovettura aveva agito per il risarcimento dei danni subiti dal veicolo in occasione di un sinistro occorso su una strada comunale, che egli attribuiva alla presenza di una buca o irregolarità del manto stradale. Il giudice di merito aveva rigettato la domanda ritenendo che la depressione del fondo stradale fosse di modesta entità, visibile e tale da non poter arrecare danno, escludendo così il nesso causale tra la cosa in custodia e il pregiudizio, oltre a valorizzare la condotta imprudente del danneggiato come caso fortuito. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto, in quattro motivi, falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e omesso esame di fatti decisivi: ha sostenuto che, in tema di responsabilità da cose in custodia, egli doveva provare soltanto il danno e il nesso causale con la cosa, mentre spettava al custode dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il pericolo; ha inoltre contestato che la mera visibilità della buca potesse integrare il caso fortuito; in via subordinata ha lamentato l'omesso esame della concorrente responsabilità del custode; infine ha dedotto l'omessa valutazione di una deposizione testimoniale ritenuta decisiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure trascurassero la ratio decidendi autonoma e dirimente della sentenza impugnata, cioè l'accertamento che si trattava di una semplice disconnessione o irregolarità del fondo stradale tale da non poter arrecare danno, con conseguente esclusione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato. Le doglianze si concentravano invece su argomenti ulteriori della decisione di merito, relativi alla prevedibilità del pericolo e al caso fortuito, senza aggredire quella autonoma motivazione. Per tale ragione, oltre alla conferma del rigetto nel merito già disposto in appello, il ricorso è stato definito in sede di legittimità con declaratoria di inammissibilità e condanna del ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità del custode richiede che il danno sia causalmente ricollegabile alla cosa; se il giudice di merito accerta che la situazione del bene è solo una irregolarità del fondo stradale non idonea a produrre danno, manca il nesso causale e la domanda va respinta. La mera prevedibilità del pericolo e la condotta imprudente del danneggiato sono temi ulteriori, non decisivi se manca il collegamento causale tra cosa e danno.
La Corte richiama l'affermazione di merito secondo cui, una volta escluso il nesso causale e ritenuto il fatto del danneggiato quale causa efficiente esclusiva, viene meno anche la responsabilità aquiliana.
Sono richiamati solo come criterio per affermare che il fatto del danneggiato, ritenuto fortuito, può interrompere il rapporto eziologico materiale e assorbire il nesso causale.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deduceva falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il ricorso deduceva omesso esame di fatti decisivi.
La Corte segnala anche una grave carenza nell'esposizione dei fatti di causa, tale da porre un ulteriore profilo di inammissibilità.
Il ricorso è stato trattato con il procedimento camerale semplificato previsto da tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve comunque dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento; se il giudice di merito accerta che la situazione del bene è priva di efficienza causale rispetto al danno, la domanda va respinta a prescindere dalle ulteriori questioni sulla prevedibilità del pericolo o sul caso fortuito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestare argomenti ulteriori o assorbiti.
- L'omesso esame di fatti o prove è irrilevante se la decisione impugnata si fonda su una distinta motivazione dirimente non specificamente attaccata dal ricorrente.
- La mera condotta colposa del danneggiato non assume rilievo decisivo se il giudice abbia escluso in radice il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
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