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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08422/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istituto previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione anticipata in unica soluzione della NASpI ex art. 8 d.lgs. n. 22/2015, ottenuta da un soggetto che aveva avviato un'attività di autonoleggio. Successivamente egli aveva svolto anche un breve rapporto di lavoro subordinato intermittente (161 ore), percependo un compenso contenuto. L'INPS aveva chiesto la restituzione integrale dell'anticipazione, sostenendo che il solo instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teoricamente coperto dall'anticipazione comportasse, per espressa previsione dell'art. 8, comma 4, l'obbligo di restituzione totale, indipendentemente da durata del rapporto, reddito percepito e reale prosecuzione dell'attività autonoma. Il lavoratore aveva resistito deducendo che la restituzione integrale avesse carattere punitivo e irragionevole, perché l'attività autonoma era stata effettivamente avviata e la rioccupazione subordinata era stata solo temporanea e economicamente limitata, nei limiti di compatibilità richiamati dall'art. 9 d.lgs. n. 22/2015. La Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'INPS, aderendo a una lettura sistematica e ragionevole della norma; l'Istituto ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 1 e 4, d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 13 d.lgs. n. 81/2015 e all'art. 12 disp. prel. c.c., insistendo sulla natura di incentivo all'autoimprenditorialità e sulla restituzione integrale in caso di rioccupazione subordinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati nella motivazione. Ha ritenuto che l'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015 non possa essere letto in termini di automatica perdita totale dell'anticipazione in ogni caso di instaurazione di lavoro subordinato, senza considerare la concreta durata del rapporto, la prosecuzione effettiva dell'attività autonoma o imprenditoriale e l'eventuale sopravvenienza di cause non imputabili al beneficiario che abbiano impedito la prosecuzione dell'attività. Richiamando la più recente giurisprudenza costituzionale, la Corte ha affermato la necessità di una soluzione adeguatrice che consenta di limitare l'obbligo restitutorio alla misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, ove ricorrano i presupposti indicati dalla Corte costituzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, affinché accerti in concreto le circostanze rilevanti e ridetermini, se del caso, l'entità della restituzione e le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 22/2015

    commi 1 e 4; ultimo comma

    disciplina la NASpI e la sua anticipazione in unica soluzione come incentivo all'autoimprenditorialità; la previsione restitutoria non va intesa in modo rigidamente automatico, dovendo essere letta alla luce della ratio incentivante e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 9 d.lgs. n. 22/2015

    è richiamato come parametro di compatibilità tra NASpI periodica e lavoro subordinato di modesta entità, utile in chiave sistematica anche per la lettura dell'anticipazione.

  • art. 10 d.lgs. n. 22/2015

    è richiamato per la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività autonoma o imprenditoriale durante il periodo di fruizione della prestazione periodica.

  • art. 13 d.lgs. n. 81/2015

    richiamato dal ricorrente in relazione al lavoro intermittente, quale forma di lavoro subordinato oggetto della concreta fattispecie.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione letterale e sistematica della norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015

    dichiarato dalla Corte costituzionale illegittimo nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio alla misura corrispondente alla durata del lavoro subordinato quando il lavoratore non possa proseguire l'attività di impresa per causa sopravvenuta non imputabile.

  • art. 8, comma 4, L. n. 223/1991

    richiamato come istituto omologo in materia di anticipazione dell'indennità di mobilità, utile per interpretare la funzione dell'incentivo.

  • art. 2, comma 19, L. n. 92/2012

    richiamato quale disciplina analoga dell'anticipazione ASPI.

Massime di principio

  • L'anticipazione in unica soluzione di una prestazione di disoccupazione, quando è finalizzata a incentivare l'avvio di un'attività autonoma o imprenditoriale, ha funzione diversa dalla prestazione periodica di sostegno al reddito ed è soggetta a una disciplina propria, non automaticamente sovrapponibile a quella della NASpI mensile.
  • L'obbligo restitutorio dell'anticipazione non può essere applicato in modo meramente letterale e automatico, ma deve essere letto in chiave sistematica, teleologica e conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, specie quando la rioccupazione subordinata sia temporanea e non incida in modo sostanziale sulla prosecuzione dell'attività autonoma avviata.
  • Se il beneficiario dell'anticipazione intraprende un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di spettanza, il giudice deve verificare in concreto durata del rapporto, effettività e continuità dell'attività autonoma o imprenditoriale e l'eventuale sopravvenienza non imputabile che abbia reso impossibile o oggettivamente difficile proseguirla.
  • In presenza dei presupposti individuati dalla più recente giurisprudenza costituzionale, l'obbligo di restituzione dell'anticipazione può essere limitato alla quota corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato, anziché essere imposto integralmente.
  • La disciplina dell'anticipazione NASpI va interpretata come incentivo all'autoimprenditorialità e non come sanzione automatica per qualsiasi rioccupazione subordinata, dovendosi evitare che una rigidità eccessiva disincentivi iniziative genuine e virtuose di lavoro autonomo.

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