Cassazione Penale, Sentenza n. 2648/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e carenza di motivazione relativamente agli artt. 354 e 356 c.p.p. e all'art.114 disp. att. c.p.p., con contestazione dell'affermazione della corte di merito secondo cui sarebbe stato effettuato l'avviso previsto dall'art.114 (notifica della facoltà di nominare difensore di fiducia) sulla base di una richiesta di accertamenti alcolemici trasmessa via fax; censura anche per errata applicazione dell'art.493, comma 3 c.p.p. e per vizi relativi all'art.192 c.p.p. in tema di consenso informato al prelievo ematico. In sostanza la difesa deduceva che non risultava provato che l'avviso fosse stato effettivamente dato sul luogo del sinistro e che vi fossero profili di nullità procedurale con possibile incidenza sugli accertamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; il Procuratore Generale aveva chiesto lo stesso risultato. La Corte ha rilevato d'ufficio che è intervenuta la causa estintiva (prescrizione) calcolata con riferimento al termine massimo di cinque anni previsto dagli artt.157 e 161 c.p., essendo il fatto commesso il 29/12/2016. Non sussistono le condizioni per una assoluzione di merito ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p. (non può essere accertata l'insussistenza del fatto). È disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Benevento ai sensi dell'art.224 cod. strada.
Norme richiamate
art.186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma sostanziale contestata (guida in stato di ebbrezza con aggravanti); è il titolo di reato per cui era stato condannato il ricorrente.
Riguarda l'acquisizione documentale e richieste di accertamenti; la difesa ha contestato l'uso di una richiesta via fax come prova dell'avviso, ma tale censura non ha impedito la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Regola l'acquisizione degli atti e la produzione di documenti; il ricorrente ha invocato violazioni di motivazione con riferimento a questi istituti, senza esito rispetto alla declaratoria di prescrizione.
Prevede l'avviso della facoltà di nominare difensore di fiducia; la corte di merito aveva ritenuto che l'avviso fosse stato dato sulla base di atti presenti, ma la Cassazione non ha approfondito il vizio perché il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
Denunciata come erroneamente applicata dal giudice di merito; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito dell'errata applicazione in ragione dell'intervenuta causa estintiva.
Regola il consenso informato per gli accertamenti sanitari; la difesa aveva sollevato profili relativi al consenso al prelievo ematico, ma la questione è stata superata dalla declaratoria di prescrizione.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute; qui la Corte ha applicato l'art.129 per annullare senza rinvio in presenza della causa estintiva (prescrizione).
Combinato disposto usato per determinare il termine di prescrizione massimo (cinque anni) applicabile al reato contestato; la Corte ha ritenuto spirato il termine considerando anche le sospensioni intercorse.
Prevede la trasmissione degli atti al Prefetto in caso di condanne o sentenze concernenti violazioni del codice della strada; la Corte ha disposto l'invio degli atti al Prefetto di Benevento.
Ordinanza Sezioni Unite n.35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principio di immediatezza dell'applicazione della causa estintiva: se la causa estintiva è intervenuta, in caso di annullamento la Cassazione non deve rinviare perché il giudice del rinvio si troverebbe comunque obbligato a dichiarare l'estinzione; ciò giustifica l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se, nel corso del procedimento di impugnazione, interviene una causa sopravvenuta di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e disporre l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art.129 c.p.p.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione esclude la necessità di decidere su questioni processuali di merito (nullità, vizi di notifica o consenso) quando l'accertamento della estinzione è possibile sulla base degli atti.
- La Corte non può pronunciare una assoluzione di merito ex art.129, comma 2 c.p.p. se non è pacificamente dimostrabile l'insussistenza del fatto; in tali casi si procede con l'annullamento per estinzione.
- Quando si contesta la regolarità di avvisi o del consenso per accertamenti sanitari, è importante conservare e produrre documentazione diretta (verbali, attestazioni di avviso sul luogo) perché le prove indirette (es. fax) possono essere ritenute insufficienti per togliere rilievo solo se la prescrizione non è intervenuta.
- La decorrenza e il calcolo della prescrizione devono considerare il termine legale e le sospensioni/interruzioni previste; il combinato disposto degli artt.157 e 161 c.p. può indicare termini più brevi o più lunghi a seconda della fattispecie.
- In reati stradali con conseguenze amministrative è prassi che gli atti vengano trasmessi al Prefetto ai sensi dell'art.224 c.d.s., indipendentemente dall'esito penale quando sussistono gli estremi formali per la trasmissione.
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