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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2612/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Persico è stato condannato per il reato previsto dall'art. 5 del D.Lvo 74/2000 per non aver presentato, quale rappresentante legale della Timeline s.r.l. in liquidazione, la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2014 al fine di evadere imposte sui redditi e IVA. In cassazione ha contestato: (1) la motivazione relativa all'elemento oggettivo del reato, lamentando il ricorso a presunzioni (studi di settore/redditometro e dati dello "spesometro") e sostenendo il divieto di utilizzo di presunzioni legali in materia di responsabilità penale; (2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per mera formula di stile; (3) la decisione sulla confisca per equivalente del patrimonio senza aver prima determinato il quantum della confisca diretta e accertato l'insufficienza delle somme disponibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: è ammesso che il giudice penale utilizzi gli esiti degli accertamenti tributari (studi di settore, spesometro, accertamenti induttivi) purché sottoposti ad autonoma valutazione e non recepiti in modo acritico; nel caso concreto il giudice d'appello ha operato un confronto tra documentazione contabile della società e comunicazioni di clienti/fornitori, integrando i dati con lo spesometro e compiendo una verifica autonoma. Il secondo motivo è stato ritenuto insindacabile in cassazione poiché attiene al merito e la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'esclusione delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi. Sul terzo motivo, la Corte ha confermato che la confisca è stata quantificata dall'appello in €150.214 (importo dell'imposta evasa); dai verbali di sequestro risultavano depositati €5.152,48, e per la differenza si è proceduto legittimamente alla confisca per equivalente dopo avere effettuato la ricerca delle somme. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lvo 74/2000

    La norma è stata applicata per la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione con finalità evasiva; la Corte ha confermato la legittimità della condanna ai sensi dell'art. 5 per i fatti contestati.

  • Principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui non esistono limiti formali ai mezzi di prova in sede penale; gli accertamenti tributari possono essere utilizzati purché il giudice penale effettui una autonoma e critica valutazione del loro valore probatorio.

  • Strumenti tributari: studi di settore/redditometro e spesometro

    Gli elementi ricavabili da studi di settore/redditometro e dallo spesometro possono costituire elementi indiziari validi in sede penale se integrati e valutati autonomamente dal giudice, non costituendo di per sé fonte di certezza legale ma elementi logici utili alla motivazione.

Massime di principio

  • Gli accertamenti svolti in sede tributaria (studi di settore, redditometro, spesometro e simili) sono utilizzabili nel processo penale, ma il giudice penale deve sottoporli a valutazione autonoma e motivata, evitando un recepimento acritico.
  • La presenza di presunzioni o di metodi induttivi in sede tributaria non determina automaticamente l'illegittimità della loro utilizzazione in sede penale; rileva la qualità della verifica effettuata dal giudice e la coerenza logico-giuridica della motivazione.
  • Le questioni relative al riconoscimento delle circostanze attenuanti rientrano soprattutto nel merito e sono difficilmente sindacabili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non viziata.
  • La confisca per equivalente è legittima quando la confisca diretta (es. somme sequestrate) risulti insufficiente: è necessario che sia stata preliminarmente quantificata l'entità del profitto del reato e che sia stata esperita la ricerca delle somme disponibili prima di procedere alla confisca sui beni.
  • In sede di impugnazione è necessario dedurre in modo specifico e concreto le criticità delle prove o della motivazione; censure generiche sull'utilizzo degli accertamenti tributari sono normalmente inefficaci in cassazione.

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