Cassazione Penale, Sentenza n. 2612/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Persico è stato condannato per il reato previsto dall'art. 5 del D.Lvo 74/2000 per non aver presentato, quale rappresentante legale della Timeline s.r.l. in liquidazione, la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2014 al fine di evadere imposte sui redditi e IVA. In cassazione ha contestato: (1) la motivazione relativa all'elemento oggettivo del reato, lamentando il ricorso a presunzioni (studi di settore/redditometro e dati dello "spesometro") e sostenendo il divieto di utilizzo di presunzioni legali in materia di responsabilità penale; (2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per mera formula di stile; (3) la decisione sulla confisca per equivalente del patrimonio senza aver prima determinato il quantum della confisca diretta e accertato l'insufficienza delle somme disponibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: è ammesso che il giudice penale utilizzi gli esiti degli accertamenti tributari (studi di settore, spesometro, accertamenti induttivi) purché sottoposti ad autonoma valutazione e non recepiti in modo acritico; nel caso concreto il giudice d'appello ha operato un confronto tra documentazione contabile della società e comunicazioni di clienti/fornitori, integrando i dati con lo spesometro e compiendo una verifica autonoma. Il secondo motivo è stato ritenuto insindacabile in cassazione poiché attiene al merito e la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'esclusione delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi. Sul terzo motivo, la Corte ha confermato che la confisca è stata quantificata dall'appello in €150.214 (importo dell'imposta evasa); dai verbali di sequestro risultavano depositati €5.152,48, e per la differenza si è proceduto legittimamente alla confisca per equivalente dopo avere effettuato la ricerca delle somme. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lvo 74/2000
La norma è stata applicata per la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione con finalità evasiva; la Corte ha confermato la legittimità della condanna ai sensi dell'art. 5 per i fatti contestati.
Principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale
La Corte ha richiamato il principio secondo cui non esistono limiti formali ai mezzi di prova in sede penale; gli accertamenti tributari possono essere utilizzati purché il giudice penale effettui una autonoma e critica valutazione del loro valore probatorio.
Strumenti tributari: studi di settore/redditometro e spesometro
Gli elementi ricavabili da studi di settore/redditometro e dallo spesometro possono costituire elementi indiziari validi in sede penale se integrati e valutati autonomamente dal giudice, non costituendo di per sé fonte di certezza legale ma elementi logici utili alla motivazione.
Massime di principio
- Gli accertamenti svolti in sede tributaria (studi di settore, redditometro, spesometro e simili) sono utilizzabili nel processo penale, ma il giudice penale deve sottoporli a valutazione autonoma e motivata, evitando un recepimento acritico.
- La presenza di presunzioni o di metodi induttivi in sede tributaria non determina automaticamente l'illegittimità della loro utilizzazione in sede penale; rileva la qualità della verifica effettuata dal giudice e la coerenza logico-giuridica della motivazione.
- Le questioni relative al riconoscimento delle circostanze attenuanti rientrano soprattutto nel merito e sono difficilmente sindacabili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non viziata.
- La confisca per equivalente è legittima quando la confisca diretta (es. somme sequestrate) risulti insufficiente: è necessario che sia stata preliminarmente quantificata l'entità del profitto del reato e che sia stata esperita la ricerca delle somme disponibili prima di procedere alla confisca sui beni.
- In sede di impugnazione è necessario dedurre in modo specifico e concreto le criticità delle prove o della motivazione; censure generiche sull'utilizzo degli accertamenti tributari sono normalmente inefficaci in cassazione.
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