Cassazione Penale, Sentenza n. 2614/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia del 14/02/2022 che aveva condannato Roberto Iacovone per il reato previsto dall'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, rilevando però l'omissione, in violazione di legge, della pronuncia sulla confisca obbligatoria del profitto del reato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (diretta o, in subordine, per equivalente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla confisca, disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. Ha altresì dichiarato, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato contestato. La Corte ha precisato che essa non può disporre direttamente la confisca ex art. 620 c.p.p., dato che la confisca diretta o per equivalente richiede accertamenti di merito sull'entità del profitto, sulla sua individuazione e sulla possibilità di applicare la confisca per equivalente, che devono essere svolti in sede di merito.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Norma che individua il reato tributario di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato; è il presupposto sostanziale per l'applicazione della confisca del profitto prevista dall'art. 12-bis.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, da disporre in caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la sua omissione ha costituito motivo dell'annullamento parziale.
art. 444 c.p.p.
Richiamato nel contesto della applicabilità della confisca anche in caso di applicazione della pena mediante patteggiamento; conferma che la confisca è collegata alla decisione di colpevolezza anche se non con sentenza piena.
art. 620 c.p.p.
Norma che limita la possibilità della Corte di Cassazione di pronunciare misure che richiedono accertamenti di merito; la Corte ha ricordato che non può essa stessa disporre la confisca perché servono valutazioni fattuali sull'entità e sulla rintracciabilità del profitto.
art. 624 c.p.p.
Prevede la declaratoria di irrevocabilità della sentenza per le parti non interessate dall'annullamento; la Corte ha applicato questa disposizione per rendere irrevocabile la condanna quanto alla responsabilità penale, pur rinviando la materia della confisca.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019 (Tortorici, Rv. 278637-02)
Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020
Richiamata per il principio secondo cui la Cassazione non può procedere alla confisca quando sono necessari accertamenti di merito sull'entità del profitto e sulla possibilità di esecuzione della confisca per equivalente; tali accertamenti devono essere rimessi al giudice di merito.
Massime di principio
- In caso di condanna per reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, il giudice deve valutare e pronunciare la confisca obbligatoria del profitto (diretta o, in subordine, per equivalente) ai sensi dell'art. 12-bis; l'omissione è motivo di annullamento parziale.
- La Corte di Cassazione, quando manca la pronuncia sulla confisca, può annullare e rinviare la decisione al giudice di merito ma non può essa stessa applicare la confisca se sono necessari accertamenti fattuali sull'entità e sulla rintracciabilità del profitto (limiti ex art. 620 c.p.p. e giurisprudenza consolidata).
- Se l'annullamento riguarda solo la misura della confisca mentre la responsabilità penale rimane confermata, la dichiarazione di irrevocabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p. comporta che la condanna sostanziale resta definitiva e il nuovo giudizio deve limitarsi alla questione patrimoniale della confisca.
- Al rinvio per la confisca, il giudice di merito dovrà quantificare il profitto del reato, individuare i beni da confiscare o valutare la confisca per equivalente, e considerare eventuali diritti di terzi e misure di garanzia già esistenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2607/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2612/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2617/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2618/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2619/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2620/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →