Cassazione Penale, Sentenza n. 2618/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 19/04/2022 che aveva rigettato la loro richiesta di annullamento e/o sospensione dell'ordine di demolizione e ripristino (emesso il 30/03/2021) relativo a opere edilizie abusive per le quali erano stati condannati penalmente. Hanno dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 666 c.p.p. e 41 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che si sarebbe dovuto attendere l'esito del ricorso amministrativo avverso il diniego di sanatoria (con possibile fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34 DPR 380/2001) e che si sarebbe dovuta disporre una consulenza tecnica per valutare l'eseguibilità parziale dell'abbattimento senza compromettere le parti regolari; (2) violazione dell'art. 8 CEDU, per gli effetti sulla vita privata, sul domicilio e sull'attività lavorativa (l'immobile era indicato come unica abitazione e unica sede aziendale).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Sul primo profilo ha rilevato che la mera pendenza di impugnazioni amministrative (ricorso straordinario al Capo dello Stato) senza indicazione di tempi o elementi che rendano ragionevolmente prevedibile un provvedimento imminente e inconciliabile con l'ordine di demolizione non legittima la sospensione dell'esecuzione; l'ordine di demolizione riferito a sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se esistono concreti elementi che rendano prevedibile, in breve tempo, un provvedimento contrastante. La demolizione dovrà comunque riguardare solo le parti qualificate come abusive, salvo indifferibile interdipendenza materiale che andrà valutata nella fase esecutiva. Sul secondo profilo la Corte ha ritenuto generiche e non sufficiently documentate le affermazioni sui danni alla sfera abitativa e professionale: non sono state fornite allegazioni specifiche né prove di tentativi di reperire soluzioni abitative alternative. Inoltre è richiamato il principio secondo cui l'art. 8 CEDU non garantisce un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo e che l'ordine demolitorio realizza l'interesse collettivo al ripristino dell'assetto urbanistico. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, ciascuno è stato condannato a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla procedura esecutiva: la mera pendenza di impugnazioni amministrative non impedisce automaticamente l'esecuzione dell'ordine demolitorio; serve concreta previsione di un provvedimento imminente e inconciliabile per sospendere.
art. 41, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico edilizia)
Riferito al regime della sanatoria edilizia: il diniego di sanatoria e gli atti successivi possono essere impugnati, ma la loro semplice pendenza non sospende l'ordine demolitorio derivante da sentenza penale irrevocabile, salvo elementi concreti contrari.
La norma sulla fiscalizzazione dell'abuso è richiamata dai ricorrenti come possibile effetto amministrativo successivo; la Corte osserva però che tale possibilità non giustifica la sospensione dell'esecuzione senza elementi predittivi concreti.
art. 8 C.E.D.U.
La Corte segnala che il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio non costituisce diritto assoluto a mantenere un immobile abusivo; l'ordine di demolizione può essere compatibile con l'art. 8 se il giudice valuta la proporzionalità e le garanzie procedurali (tempo per sanatoria, alternative abitative, impatto su minori ecc.).
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali: i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento per essere i ricorsi dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- La mera pendenza di rimedi amministrativi (es. ricorso straordinario o domanda di sanatoria) non sospende automaticamente un ordine di demolizione emesso in esecuzione di una sentenza penale definitiva; per ottenere la sospensione occorrono elementi concreti che rendano prevedibile, in breve tempo, un provvedimento amministrativo o giurisdizionale in netto contrasto con l'ordine demolitorio.
- Le deduzioni sul pregiudizio abitativo o professionale devono essere specifiche e documentate: affermazioni generiche o assertive non sono sufficienti per impugnare l'esecuzione. Occorre allegare prove di danni concreti e, se invocata la protezione dell'art. 8 CEDU, dimostrare l'effettiva sproporzione dell'intervento e l'assenza di soluzioni alternative.
- L'esecuzione deve limitarsi alle sole parti qualificate come abusive; l'eventuale abbattimento di parti sospette che comprometta le parti regolari è ammesso solo se dimostrata una stretta e insuperabile interdipendenza materiale tra le opere abusive e quelle regolari, valutabile nella fase esecutiva e tecnico-peritale.
- In caso di immobili adibiti contemporaneamente ad abitazione e sede di attività economica, il ricorrente deve dimostrare sforzi concreti per reperire soluzioni alternative o sanatorie e fornire elementi tecnici sulle conseguenze economiche dell'esecuzione per poter ottenere tutele o dilazioni.
- Il giudice deve applicare il principio di proporzionalità richiesto dalla giurisprudenza convenzionale (Corte EDU) valutando, caso per caso, disponibilità di tempo per sanatoria, impatto su minori, e possibilità di ricorso effettivo; ma questo principio non autorizza di per sé a mantenere in piedi opere abusive.
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