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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2619/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli che ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli (6 maggio 2022) che imposo' a Senese il divieto di accesso per cinque anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche e l'obbligo di presentarsi presso uffici di Polizia per ogni incontro dell'Ischia Calcio. Il ricorrente ha sollevato due censure: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, sostenendo che la sua identificazione si basa su elementi deduttivi, che non vi furono scontri significativi nella partita Ischia-Puteolana e che non fu adeguatamente valutata la sua pericolosità (è incensurato); (2) violazione dell'art. 6, comma 3, legge n. 401/1989, per mancato rispetto del termine di 48 ore per produrre memorie e deduzioni, dovuto a un errore sulla data di notifica rilevata nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) sotto il profilo sostanziale il G.I.P. ha effettuato un controllo non meramente formale, valutando concretezza e attualita' della pericolosita' del soggetto sulla base degli accertamenti della Polizia Giudiziaria: in occasione dell'incontro Ischia-Puteolana del 30/01/2022 Senese fu riconosciuto e ripreso dalle telecamere mentre brandiva una mazza durante i disordini, circostanza richiamata nel provvedimento questorile e nella convalida; tale quadro e' stato ritenuto sufficiente a corroborare la misura prevenzionale, anche in considerazione di un precedente Daspo del 1994; (2) sul profilo procedurale la Corte ha qualificato come mero refuso l'indicazione di una data errata (13/11/2018) nel corpo dell'ordinanza, osservando che gli atti documentano la notifica del 16/05/2022 (ore 18:02) e che la convalida e' risultata formalmente depositata in cancelleria il 19/05/2022, per cui non e' stata ravvisata alcuna lesione del diritto di difesa relativa al termine delle 48 ore. Per tali ragioni il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989

    L'art. 6 comma 5 impone che, in sede di convalida dell'obbligo di presentazione, il giudice verifichi la pericolosita' concreta e attuale e la sussistenza di elementi indiziari sufficienti: la Corte ha ritenuto che il G.I.P. abbia adempiuto a tale verifica valorizzando accertamenti di P.G. e precedente Daspo

  • legge n. 401 del 1989

    L'art. 6 comma 3 stabilisce termini procedurali (tra cui la possibilita' di presentare memorie entro 48 ore dalla notifica): la Corte ha considerato assorbente il refuso sulla data rilevando che la documentazione di cancelleria dimostra il rispetto del termine e quindi l'assenza di pregiudizio al diritto di difesa

  • codice di procedura penale

    L'art. 616 c.p.p. regola la condanna alle spese di giudizio; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento per il rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di convalida di misure preventive (ad es. obbligo di presentazione o divieto di accesso agli stadi) il giudice esercita un controllo di legalita' sostanziale: deve valutare la pericolosita' concreta e attuale e la presenza di elementi indiziari che corroborino l'addebito, non limitandosi a un controllo meramente formale
  • Le risultanze investigative della Polizia Giudiziaria (riprese video, riconoscimenti, rapporti degli agenti) possono costituire elementi sufficienti a sostenere la misura di prevenzione anche in assenza di condanne penali, specialmente se integrati da precedenti amministrativi come un Daspo
  • Il giudice della convalida puo' avvalersi della motivazione del provvedimento amministrativo richiamato (motivazione per relationem), purché spieghi le ragioni della condivisione e non si limiti a un'acritica recezione
  • Errori formali o refusi nel testo dell'ordinanza non determinano automaticamente l'illegittimita' del provvedimento se la documentazione ufficiale (es. date di deposito in cancelleria) dimostra il rispetto dei termini procedurali e se non e' provato un pregiudizio concreto al diritto di difesa
  • La parte resistente non deve riesaminare i fatti in sede di legittimita' per ottenere una diversa valutazione di merito: la Cassazione non sostituisce il sindacato di merito con valutazioni alternative non fondate su vizi di diritto

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