Cassazione Penale, Sentenza n. 2617/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo a manufatti ritenuti abusivi. De Lucia sosteneva che, in quanto indagata e in base all'art. 322 c.p.p., fosse legittimata a proporre il riesame anche se i beni sequestrati risultavano intestati alla Posigest Srl (società di cui era legale rappresentante), e che quindi il Tribunale aveva erroneamente ritenuto carente la sua legittimazione ad agire.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la sostanza della decisione di merito ma ha osservato che il Tribunale avrebbe dovuto fondare la decisione sulla mancanza di interesse concreto ed attuale della ricorrente anziché sulla carenza di legittimazione formale. È stata richiamata la distinzione tra legittimazione ad agire (che l'indagato può avere) e interesse a ricorrere (che deve essere concreto e mirato al risultato del dissequestro/restaurazione della disponibilità del bene). Nel caso di specie i beni appartenevano alla Posigest Srl: De Lucia non ha dimostrato un interesse personale alla restituzione né ha agito nella qualità di legale rappresentante munita di procura speciale; pertanto mancava l'interesse concreto all'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
"l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione"
La norma attribuisce la legittimazione formale a proporre l'istanza di riesame; la Corte precisa però che la legittimazione formale non esonera dall'onere di dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione, ossia la prospettabilità della restituzione come effetto del dissequestro.
art. 61, comma 1, cod. proc. pen.
"le facoltà normativamente riconosciute all'imputato si estendono anche all'indagato"
Conferma che le prerogative processuali dell'imputato spettano anche all'indagato, ma tale estensione riguarda la legittimazione formale; non elimina la necessità di un interesse concreto all'azione giudiziaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per irrogare alla parte soccombente l'obbligo di pagare le spese processuali e la somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o carente.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra legittimazione ad agire (status formale che può spettare anche all'indagato) e interesse ad agire (bisogna dimostrare un vantaggio concreto e attuale, es. il diritto personale alla restituzione della cosa).
- Un indagato può essere formalmente legittimato a chiedere il riesame del sequestro, ma l'impugnazione è ammissibile solo se è dimostrabile un interesse concreto al dissequestro (ritorno della cosa nella sua esclusiva disponibilità).
- Se i beni sono intestati a una società, la società titolare deve esercitare l'azione oppure la persona fisica deve agire espressamente in qualità di legale rappresentante munita della necessaria procura; l'assenza di prova della qualità o della procura può comportare l'inammissibilità.
- Chi agisce in proprio deve prospettare rapporti giuridici diretti e autonomi con i beni sequestrati (p.es. diritto personale alla restituzione), non bastano ragioni generiche legate all'attività d'impresa svolta come organo della società.
- Nel presentare istanza di riesame è opportuno documentare la titolarità o il diritto di uso dei beni (atti di proprietà, procura, documentazione che provi l'interesse diretto), al fine di evitare eccezioni di inammissibilità.
- L'uso improprio della qualificazione processuale (agire in proprio quando si agisce per conto di un ente) può esporre alla declaratoria di inammissibilità e a condanne per spese e sanzioni (ammenda).
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