Cassazione Civile, Ordinanza n. 37346/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, emessi per omesso versamento dell’imposta su appartamenti siti in Roma, in comproprietà tra tre sorelle. Due comproprietarie avevano ottenuto il beneficio dell’abitazione principale perché residenti e dimoranti abitualmente negli immobili; la terza comproprietaria contestava la pretesa tributaria sostenendo, in sintesi, che l’ICI fosse stata di fatto abolita dal 2008, che gli immobili fossero comunque utilizzati come abitazione principale anche per la sua quota, che lei non avesse mai avuto residenza anagrafica in Roma e che il giudice di appello avesse erroneamente liquidato le spese in favore del Comune. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) applicazione dell’ICI nonostante la sua asserita abolizione; 2) omesso esame della prova dell’uso degli immobili come abitazione principale; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’esenzione in ragione della diversa residenza anagrafica della ricorrente; 4) illegittima liquidazione delle spese a favore del Comune senza nota spese e senza difensore esterno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché non colpiva la ratio della sentenza impugnata ma l’atto impositivo. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che il fatto storico allegato era stato già valutato dal giudice di merito e che la censura, in realtà, mirava a una diversa lettura delle prove. Ha respinto il terzo motivo, affermando che l’esenzione ICI per abitazione principale spetta pro quota solo al comproprietario che abbia effettivamente adibito l’immobile a propria abitazione principale e che non è estensibile alla diversa ipotesi di comodato tra comproprietari, perché il regolamento comunale richiama il comodato verso un parente che non abbia diritti reali o personali sull’immobile. Ha rigettato anche il quarto motivo, ritenendo corretta la liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari, anche in assenza di nota spese. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata; la censura che non colpisce la sentenza ma l’atto impositivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Denuncia solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non consente di lamentare mera rivalutazione delle prove o omissione di argomentazioni difensive.
art. 8, comma 2, D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504
"Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono..."
L’abitazione principale è quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente; se l’immobile è abitazione principale di più soggetti passivi, l’agevolazione spetta pro quota a ciascuno.
art. 1, commi 1 e 2, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 126
Dal 2008 l’ICI è esclusa per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l’esenzione segue la nozione legale di abitazione principale e opera pro quota per i comproprietari che vi abitino.
art. 11, comma 4 (poi comma 3), regolamento ICI Comune di Roma
La previsione sui fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado vale per il comodato a favore di soggetti che non abbiano altri diritti sull’immobile e non si estende al comodato tra comproprietari.
Ciascun comproprietario può servirsi del bene comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso; il godimento non richiede una concessione degli altri comproprietari.
art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari si applicano le regole sul compenso degli avvocati con riduzione del 20%; la liquidazione può avvenire anche senza nota spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e rivolti contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente censurare direttamente l’atto amministrativo o impositivo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo non valutato dal giudice, non la diversa ponderazione delle prove o delle difese.
- In tema di ICI, l’esenzione per abitazione principale spetta solo al soggetto passivo che utilizzi l’immobile come propria abitazione principale; se l’immobile è in comproprietà, il beneficio compete pro quota ai comproprietari che vi dimorano abitualmente.
- Un regolamento comunale che assimili all’abitazione principale i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti o affini non può essere applicato al comodato tra comproprietari, perché il presupposto regolamentare è l’assenza, in capo al comodatario, di diritti reali o personali sull’immobile.
- Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari, il giudice applica la disciplina tariffaria degli avvocati con la riduzione prevista dalla legge, senza che sia necessaria una nota spese.
- Il comproprietario che non dimori stabilmente nell’immobile non può ottenere l’esenzione ICI sulla sola base della comproprietà o di una concessione interna di godimento, se manca il requisito dell’abitazione principale in capo a lui.
- rami":["Tributi"],"materie":["Accertamento","Contenzioso tributario"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]} ])}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}][]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}】]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }
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