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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38300/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della decisione con cui i giudici tributari avevano annullato l'avviso di rettifica della rendita catastale attribuita a una unità immobiliare di un parco eolico. La società aveva presentato DOCFA proponendo una nuova rendita e non computando la torre/palo di sostegno dell'aerogeneratore, ritenendola non rilevante fiscalmente alla luce dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015. L'Ufficio aveva invece rettificato la rendita, sostenendo che la torre, per le sue caratteristiche costruttive di solidità, stabilità e infissione al suolo, dovesse essere considerata costruzione concorrente alla stima catastale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015, sostenendo che la CTR avesse errato nell'escludere la torre eolica dalla rendita, poiché componente impiantistica stabilmente infissa al suolo e quindi idonea a incidere sulla valutazione catastale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, affermando che, ai fini dell'art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015, ciò che rileva non è la mera stabilità fisica del manufatto o la sua infissione al suolo, ma la sua funzionalità allo specifico processo produttivo. In tale prospettiva, la torre eolica può essere sottratta alla stima catastale quando, come accertato dal giudice di merito nel caso concreto, costituisca componente essenziale e attiva dell'impianto e sia strutturalmente integrata con navicella e rotore, contribuendo alla produzione di energia elettrica. La Corte ha inoltre compensato le spese per il recente consolidamento della giurisprudenza e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma è interpretata come volta a escludere dalla rendita catastale tutta la componente impiantistica funzionale al processo produttivo, a prescindere dalla sua stabilità al suolo o dalla rilevanza dimensionale del manufatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

  • art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv. in L. n. 88 del 2005

    È richiamato come precedente disciplina interpretativa che aveva incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.

  • art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014

    È richiamato come conferma normativa dell'impostazione tecnica sulla determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    È richiamato per escluderne l'applicazione, in ragione della soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, l'esclusione riguarda i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi o stabilmente infissi al suolo.
  • La distinzione decisiva non è tra bene mobile e bene immobile, ma tra componenti che caratterizzano il fabbricato e componenti che servono esclusivamente il processo produttivo svolto nel fabbricato.
  • Una componente di un impianto industriale può essere sottratta alla stima catastale se il giudice di merito accerta che essa svolge una funzione essenziale e attiva nel processo di produzione, e non una mera funzione passiva di supporto statico.
  • In sede di legittimità non è censurabile l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa la funzionalità della componente impiantistica allo specifico processo produttivo, se sorretto da motivazione congrua e coerente con la disciplina applicabile.

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