Cassazione Civile, Ordinanza n. 31867/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 con recuperi a tassazione per maggiori IRES, IRAP e IVA. La società contribuente impugnava l'accertamento dinanzi al giudice tributario; la Commissione tributaria regionale accoglieva solo parzialmente l'appello incidentale dell'Ufficio e rigettava l'appello principale della società. In cassazione la società proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione di varie disposizioni del T.U.I.R. e dell'art. 112 c.p.c. con riferimento a diversi rilievi dell'avviso, contestando in particolare la disciplina e la qualificazione delle perdite su crediti (uso del fondo perdite, perdite verso dipendenti/dirigenti per auto aziendale, crediti di modesto importo, crediti esteri e crediti verso debitori dichiarati falliti o comunque inesigibili) e la mancata distinta considerazione delle diverse fattispecie; con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per omesso o insufficiente esame delle risultanze istruttorie e documentali. Inoltre contestava la ripresa a tassazione di costi di consulenza e provvigioni ritenuti non inerenti o non adeguatamente documentati, nonché le riprese per provvigioni verso una controllata estera e per altre provvigioni/cost commissionate, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso la deducibilità per mancanza di contratto scritto o per una valutazione eccessivamente generica. La Corte rilevava anche la formazione del giudicato interno su alcuni rilievi dell'accertamento non devoluti al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte accoglie solo parzialmente il ricorso. Conferma la correttezza della decisione d'appello per quanto riguarda la deducibilità delle perdite su crediti e la non applicabilità del vizio di omessa pronuncia, nonché per le riprese sui costi di consulenza non inerenti o non adeguatamente documentati. Accoglie invece la censura relativa ai rilievi sulle provvigioni/costi verso la controllata estera e su ulteriori provvigioni (rilievi nn. 7 e 8), ritenendo che la motivazione della CTR non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta e che non bastasse la sola mancanza di contratto scritto per escludere la deducibilità, dovendosi verificare effettività, certezza, inerenza e determinabilità del costo. La sentenza impugnata viene quindi cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa rinviata alla CTR del Piemonte in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La ricorrente lo invoca per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La ricorrente lo invoca per censurare omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.
La censura di omessa pronuncia è esclusa perché la CTR aveva deciso su tutto quanto devoluto in appello.
art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi; l'inesigibilità deve emergere nel periodo d'imposta in cui si acquisisce la certezza dell'irrecuperabilità.
art. 106 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Rileva nella disciplina del fondo perdite su crediti e del suo utilizzo, che non deroga alla regola dell'art. 101, comma 5, T.U.I.R.
art. 109, commi 4 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I costi sono deducibili solo se rispettano i requisiti di certezza, determinatezza/determinabilità, competenza e inerenza.
art. 85, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La ricorrente lo richiama per sostenere che alcune poste non deriverebbero da cessioni di beni o prestazioni di servizi e sarebbero estranee alla disciplina delle perdite su crediti.
La Corte ricorda che solo dopo la novella è stata introdotta la presunzione di deducibilità per i crediti di modesta entità decorso un certo termine.
La Corte osserva che il contratto di agenzia richiede la forma scritta ad probationem, sicché la sola mancanza del contratto scritto non basta di per sé a escludere ogni rilievo alla documentazione e all'effettività del rapporto.
Massime di principio
- Le perdite su crediti sono deducibili solo quando l'inesigibilità risulti da elementi certi e precisi; la deduzione va imputata al periodo d'imposta in cui la certezza dell'irrecuperabilità si forma, senza che il contribuente possa scegliere liberamente l'anno fiscalmente più conveniente.
- L'utilizzo di un fondo rischi/perdite su crediti non sottrae la perdita alla disciplina fiscale della deducibilità: il fondo opera entro i limiti e con le regole previste dal T.U.I.R., e l'eccedenza rispetto agli accantonamenti dedotti è la sola potenzialmente deducibile.
- La rinuncia al credito non rende automaticamente deducibile la perdita: occorre che sia giustificata da un'effettiva irrecuperabilità del credito; in difetto, la rinuncia può integrare un atto di liberalità indeducibile.
- In materia di costi d'impresa, la deducibilità richiede effettività, inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità; la sola antieconomicità può essere indice della non inerenza, ma deve essere valutata nel contesto complessivo dell'operazione.
- La mancanza di un contratto scritto non consente automaticamente di negare la deducibilità del costo quando il rapporto sia altrimenti provato: il giudice deve valutare la documentazione disponibile e verificare se essa consenta di accertare l'effettività e i requisiti fiscali del costo.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito abbia deciso su tutti i punti devoluti, anche quando non accolga le singole tesi del contribuente; la censura richiede la dimostrazione di un effettivo mancato esame di una domanda o eccezione autonoma.
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