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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02736/2026 del 07/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, emesso dopo verifiche fiscali svolte su una società che aveva realizzato un complesso turistico-alberghiero in forza di accordi urbanistici poi contestati. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non inerenti perché collegati a condotte penalmente rilevanti, oltre alla relativa IVA detratta, sul presupposto che le spese fossero state sostenute per attività illecite. Dopo un primo giudizio di legittimità, la Cassazione aveva cassato con rinvio chiedendo al giudice di merito di verificare se, alla luce dello ius superveniens introdotto nel 2012 sull’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, i fatti contestati fossero riconducibili anche a delitti non colposi e se i costi fossero direttamente utilizzati per il loro compimento. In sede di rinvio, la CTR ha ritenuto che l’avviso avesse fondato la ripresa solo sulla contravvenzione di lottizzazione abusiva e che non vi fosse prova di un nesso diretto tra i costi e i delitti di corruzione e truffa aggravata, peraltro estinti per prescrizione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la rilevanza dell’unicità del disegno criminoso e che l’avviso fosse legittimo anche quanto all’IVA, assumendo che i proventi di attività delittuose sono assoggettati a IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura perché la CTR aveva correttamente accertato che l’avviso di accertamento riferiva i costi contestati alla sola lottizzazione abusiva, reato contravvenzionale che, dopo la novella del 2012, non può fondare l’indeducibilità dei costi. Inoltre, la Corte ha chiarito che l’eventuale unicità del disegno criminoso tra contravvenzioni e delitti non comporta automaticamente la riferibilità di tutti i costi all’intero insieme dei reati contestati: occorre individuare, per ciascuna spesa, il concreto collegamento con i soli delitti non colposi. Nel caso concreto, non era stato dimostrato che i costi di costruzione fossero stati direttamente utilizzati per la corruzione o la truffa, né che tali delitti fossero stati effettivamente contestati nell’avviso come base della ripresa. Anche la doglianza sull’IVA è stata respinta per le medesime ragioni. Il giudizio si è quindi concluso con il rigetto del ricorso, con prevalenza del fallimento resistente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di costi da reato, la sopravvenuta disciplina più favorevole del 2012 limita l'indeducibilità ai costi direttamente riferibili a delitti non colposi; le contravvenzioni restano fuori dal perimetro applicativo.
  • Quando sono contestati più reati, alcuni delitti e altri contravvenzioni, l'eventuale unicità del disegno criminoso non consente di imputare in blocco tutti i costi all'intera sequenza illecita: va verificato il nesso concreto fra ciascuna spesa e il singolo delitto non colposo.
  • L'indeducibilità postula un collegamento diretto e specifico tra costo e delitto; non basta un generico inserimento della spesa in un contesto di illiceità complessiva.
  • L'invocazione di un reato successivo o diverso rispetto a quello espressamente posto a base dell'avviso di accertamento non può supplire alla mancata dimostrazione, nell'atto impositivo, della riferibilità dei costi a delitti non colposi.
  • L'orientamento sui costi direttamente utilizzati per il delitto richiede un nesso di costitutiva derivazione o di necessaria funzionalità alla realizzazione del reato, non essendo sufficiente una mera contiguità cronologica o fattuale tra spesa e condotta illecita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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