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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02681/2026 del 07/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore / terzo pignorato)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata presso terzi avviata nei confronti di una società debitrice. La debitrice ha contestato la validità dell'esecuzione sostenendo che il precetto rinnovato fosse nullo perché notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza il rispetto delle formalità richieste per la notifica alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., e che tale nullità si riflettesse anche sul successivo pignoramento presso terzi. Dopo una prima fase cautelare nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato il termine per riassumere il merito; la parte opponente aveva però instaurato il giudizio oltre il termine, e il Tribunale di Torino, in sede di rinvio, ha dichiarato l'opposizione inammissibile e rigettato il resto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 394 e 384 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per mancato rispetto dei vincoli asseritamente discendenti dall'ordinanza di cassazione precedente e omessa pronuncia sulla nullità del precetto; 2) omessa pronuncia sulla domanda di nullità di precetto e pignoramento; 3) violazione degli artt. 324 e 112 c.p.c. per asserita violazione del giudicato sulla tempestività dell'opposizione; 4) violazione degli artt. 324 e 384 c.p.c. e carenza di motivazione in ordine al termine per instaurare il merito; 5) violazione dell'art. 101 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU per decisione su questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio; 6) violazione dell'art. 93 c.p.c. per la distrazione delle spese in favore del difensore della controparte.

La decisione

La Corte ha escluso preliminarmente la necessità di integrare il contraddittorio, pur rilevando che il ricorso non risultava notificato a uno degli intimati, poiché l'impugnazione è stata comunque ritenuta infondata. Ha inoltre escluso l'improcedibilità per mancata produzione della sentenza notificata, avendo rinvenuto in atti la copia notificata e risultando il ricorso tempestivo. Nel merito ha respinto tutti i motivi: ha affermato che l'ordinanza precedente di cassazione, resa per non integrità del contraddittorio e con rinvio restitutorio, non conteneva un principio di diritto vincolante; ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardiva instaurazione del giudizio di merito dopo la fase sommaria; ha escluso la formazione di un giudicato sulla tempestività dell'opposizione perché la precedente pronuncia di cassazione aveva natura meramente processuale e travolgeva le decisioni anteriori; ha ribadito che la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi è rilevabile d'ufficio e che, trattandosi di questione di puro diritto, non era necessario previamente instaurare il contraddittorio; ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese distratte per difetto di interesse della soccombente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e senza statuizione sulle spese di legittimità per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    indica l'atto di pignoramento presso terzi da cui è iniziata l'esecuzione

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come modalità di notifica del precetto rinnovato, contestata per asserito vizio

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato quale formalità asseritamente non rispettata nella notifica alle persone giuridiche

  • art. 394 c.p.c.

    invocato per dedurre il vincolo del giudice di rinvio

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    invocato per sostenere l'obbligo del giudice di rinvio di attenersi ai principi di diritto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte esclude la violazione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte esclude che si fosse formato un giudicato

  • art. 101 c.p.c.

    la Corte precisa che il previo contraddittorio d'ufficio non è necessario per questioni di puro diritto

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente in tema di diritto di difesa; la Corte ne esclude la violazione

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente in tema di giusto processo; la Corte ne esclude la violazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente; la Corte afferma che, secondo l'interpretazione convenzionale, il contraddittorio preventivo non è sempre necessario sulle questioni di rito prevedibili

  • art. 93 c.p.c.

    la Corte dichiara inammissibile la censura sulla distrazione delle spese per difetto di interesse della parte soccombente

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    esclusa l'applicazione perché la decisione non coincide perfettamente con la proposta di definizione anticipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una cassazione è intervenuta solo per la non integrità del contraddittorio e comporta un rinvio restitutorio, non si forma un principio di diritto vincolante sul merito, sicché il giudice di rinvio non è tenuto a conformarsi a indicazioni incidentali contenute nell'ordinanza rescindente.
  • Nell'opposizione agli atti esecutivi, il termine per instaurare la fase di merito dopo la fase sommaria ha natura perentoria e la sua violazione comporta l'inammissibilità dell'opposizione; tale profilo può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice.
  • La declaratoria di nullità o di inefficacia di una precedente pronuncia per difetto originario del contraddittorio impedisce la formazione del giudicato interno sulle questioni trattate nella decisione travolta.
  • Il contraddittorio preventivo non deve necessariamente essere attivato dal giudice quando la questione rilevata d'ufficio è di puro diritto e la parte diligente avrebbe potuto prevederne la rilevazione.
  • La parte soccombente non ha interesse a impugnare la distrazione delle spese disposta in favore del difensore della controparte, poiché il relativo provvedimento incide solo sui rapporti tra vittorioso e difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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