Cassazione Civile, Ordinanza n. 02685/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro avvenuto durante l’attraversamento della strada: una persona è caduta a causa di una buca non segnalata, coperta in parte da fogliame, riportando varie lesioni con postumi permanenti. In primo grado il tribunale ha ritenuto configurabile la responsabilità del Comune custode ex art. 2051 c.c. e lo ha condannato al risarcimento. In appello il Comune ha sostenuto, da un lato, l’erronea applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. e, dall’altro, l’erronea liquidazione del danno e delle spese. In cassazione il ricorso si è concentrato su due profili: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla rilevanza del comportamento della danneggiata ai fini della riduzione del risarcimento; e violazione degli artt. 1227 e 2051 c.c. per avere la Corte territoriale limitato il giudizio al solo nesso causale, senza applicare il concorso colposo ai fini del quantum. Il Comune sosteneva che il comportamento della vittima, anche se non idoneo a escludere integralmente la responsabilità del custode, avrebbe dovuto comunque ridurre il risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente escluso sia il caso fortuito sia qualsiasi condotta colposa della danneggiata, valorizzando il fatto che la caduta era dipesa dalla buca presente sull’asfalto e che il fogliame non era tale da assumere rilievo causale autonomo o concorrente. La sentenza impugnata è stata letta come basata su un accertamento di fatto insindacabile in cassazione: la vittima non aveva tenuto una condotta incauta, aveva usato la normale diligenza richiesta e non poteva prevedere l’insidia. Di conseguenza non vi era spazio né per l’esclusione della responsabilità per caso fortuito né per una riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità del custode ha natura oggettiva e si fonda sul rapporto causale tra cosa in custodia e danno; è esclusa solo dalla prova del caso fortuito, che può consistere anche nella condotta della vittima, ma solo se dotata di efficacia causale tale da interrompere il nesso eziologico.
Richiamato dal ricorrente come parametro alternativo di responsabilità, ma nel caso concreto la Corte ha confermato l’inquadramento della fattispecie nell’art. 2051 c.c.
La condotta colposa del danneggiato rileva, anche d’ufficio, sia per escludere o attenuare la responsabilità sia per incidere sul quantum, ma solo se concretamente colposa e causalmente rilevante.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la condotta della danneggiata, escludendo in fatto qualsiasi concorso colposo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la falsa applicazione di norme sostanziali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2 Cost.
Richiamato come fondamento del dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato.
art. 65 ord. giud.
Richiamato per ribadire l’interpretazione data dalle Sezioni Unite all’art. 2051 c.c.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il custode risponde in modo oggettivo, e la liberazione richiede la prova del caso fortuito; non è necessario dimostrare una colpa del custode.
- Il caso fortuito può consistere anche nel fatto del danneggiato, ma tale fatto esclude o attenua la responsabilità solo se, alla luce delle circostanze concrete, è imprevedibile o comunque dotato di efficacia causale esclusiva o concorrente rilevante.
- La semplice astratta prevedibilità della condotta della vittima non basta: occorre verificare se il danneggiato abbia violato il dovere di ragionevole cautela e se la sua condotta sia stata idonea, secondo un criterio di regolarità causale, a interrompere o ridurre il nesso eziologico.
- Se il giudice di merito accerta in fatto l’assenza di qualsiasi condotta colposa del danneggiato, non può essere ritenuta fondata in cassazione la censura che pretenda una riduzione del risarcimento per concorso di colpa.
- La valutazione della rilevanza causale della condotta della vittima, quando sorretta da motivazione congrua e non apparente, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
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