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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02679/2026 del 07/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’esecuzione immobiliare iniziata in forza di una sentenza penale che aveva condannato un soggetto al pagamento di una provvisionale in favore di un Comune. Dopo la notifica del precetto e il pignoramento di alcuni immobili, il debitore propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, sostenendo da un lato che il titolo esecutivo fosse venuto meno per effetto di una successiva sentenza assolutoria e, dall’altro, che il pignoramento fosse nullo o inesistente per assoluta incertezza nell’identificazione dei beni. Nel giudizio intervenne una società che aveva acquistato, nelle more dell’espropriazione, alcuni dei beni oggetto della procedura, aderendo alle domande dell’esecutato. Il tribunale rigettò l’opposizione e la corte d’appello confermò. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) errata applicazione della disciplina sul deposito cartaceo delle notifiche via PEC e sulla sanatoria della relativa documentazione; 2) violazione delle norme sull’opposizione all’esecuzione e sull’opposizione di terzo, sostenendo la legittimazione della società acquirente; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e per erronea affermazione del giudicato interno; 4) nullità e violazione delle norme sul titolo esecutivo, assumendo la caducazione del titolo penale e l’illegittimità dell’esecuzione; 5) violazione delle norme sul pignoramento immobiliare e sulla trascrizione, per asserita incertezza assoluta dei beni e difformità catastali; 6) violazione delle regole sulle spese di lite, chiedendone la compensazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito, basata sulla mancata produzione degli atti introduttivi; il secondo infondato perché il terzo acquirente di un bene pignorato dopo la trascrizione del pignoramento non è legittimato all’opposizione ex art. 615 c.p.c., dovendo semmai proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.; il terzo e il quarto infondati perché la sentenza d’appello era sufficientemente motivata anche per relationem e, comunque, la pretesa caducazione del titolo non consentiva di riesaminare questioni già precluse dal giudicato processuale e non incideva sull’acquisto del terzo in buona fede; il quinto inammissibile e comunque infondato perché non attaccava la vera ratio decisoria, essendo il vizio del pignoramento una questione da far valere con opposizione agli atti esecutivi; il sesto inammissibile perché non esiste un diritto alla compensazione delle spese, che resta rimessa al potere discrezionale del giudice nei casi previsti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d’appello che aveva respinto l’appello avverso il rigetto dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidando un compenso in favore della banca controricorrente e un compenso unitario in favore delle altre controricorrenti difese dallo stesso avvocato. Ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994

    La mancata attestazione di conformità delle copie analogiche può rilevare solo se vi è una produzione rituale degli atti; se manca la produzione stessa degli atti introduttivi, non si è in presenza di una mera irregolarità sanabile con attestazione successiva.

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione non è lo strumento del terzo che abbia acquistato il bene pignorato dopo la trascrizione del pignoramento e che faccia valere un proprio titolo di proprietà.

  • art. 619 c.p.c.

    Il terzo acquirente del bene pignorato in pendenza dell’esecuzione deve, per tutelarsi, proporre opposizione di terzo all’esecuzione.

  • art. 2913 c.c.

    Le alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento sono inefficaci verso il creditore procedente e i creditori intervenuti, impedendo al terzo acquirente di succedere come soggetto passivo nell’esecuzione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione per relationem è ammissibile se consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente e sufficiente, non essendo necessaria una motivazione analitica autonoma in ogni passaggio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È violato solo il minimo costituzionale della motivazione, non quando la motivazione, pur sintetica o per relationem, consenta di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato per il tema del ne bis in idem processuale e del preteso giudicato interno; la Corte ha ritenuto che le doglianze non scalfissero la ratio decisoria e che le questioni fossero precluse.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato preclude la riesamina delle questioni già coperte da decisione definitiva, salvo che si impugni specificamente la ratio che fonda la preclusione.

  • art. 474 c.p.c.

    La legittimità dell’azione esecutiva è valutata in relazione a un titolo esecutivo idoneo; nel caso concreto la pretesa caducazione del titolo non è stata ritenuta idonea a travolgere gli effetti della procedura già svolta secondo le regole.

  • art. 555 c.p.c.

    L’erronea o incerta indicazione dei beni pignorati attiene al vizio formale del pignoramento e non può essere fatta valere con gli strumenti dell’opposizione all’esecuzione.

  • art. 2826 c.c.

    Richiamato in relazione ai dati catastali e alla identificazione dei beni immobili; la Corte ha ritenuto che le modifiche dell’assetto territoriale non avessero inciso sulla precisa identificazione del bene risultante dai registri immobiliari.

  • art. 617 c.p.c.

    I vizi formali del pignoramento e della trascrizione devono essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi, non con opposizione all’esecuzione.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Avverso le statuizioni non impugnabili nei gradi ordinari, il rimedio è il ricorso diretto per cassazione quale mezzo residuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; non esiste un diritto alla compensazione, che è rimessa alla discrezionalità del giudice nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2929 c.c.

    Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza o inefficacia del titolo non fa venir meno l’acquisto del bene da parte del terzo intervenuto nella procedura, salvo collusione con il creditore procedente.

Massime di principio

  • Il terzo che acquisti un immobile dopo la trascrizione del pignoramento non può reagire con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma deve utilizzare l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., poiché l’alienazione successiva al pignoramento è inefficace verso i creditori esecutanti.
  • I vizi di identificazione del bene pignorato, della nota di trascrizione e, più in generale, del pignoramento immobiliare hanno natura formale e devono essere fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; non sono deducibili come motivi di opposizione all’esecuzione.
  • Una sentenza d’appello può essere validamente motivata per relationem, purché il percorso argomentativo complessivo sia intelligibile, coerente e consenta di comprendere le ragioni della conferma della decisione di primo grado.
  • Il sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo non travolge automaticamente gli effetti dell’acquisto compiuto dal terzo nel corso di una procedura esecutiva svolta secondo le regole, salvo collusione del terzo con il creditore procedente.
  • In materia di spese processuali, la compensazione non costituisce un diritto della parte soccombente: il giudice può disporla solo nei casi consentiti e, in mancanza, opera la regola generale della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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