Cassazione Civile, Ordinanza n. 02682/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite trae origine da una domanda di risarcimento danni proposta da un soggetto nei confronti del proprio difensore per asserito infedele patrocinio; il professionista aveva chiamato in garanzia la propria assicurazione. Dopo il rigetto in primo e secondo grado e l'inammissibilità del ricorso per cassazione, il soccombente ha proposto revocazione contro l'ordinanza della Corte di cassazione del 22/12/2024. Con il primo motivo ha dedotto la nullità assoluta dell'ordinanza revocanda perché sottoscritta dal solo presidente del collegio e non anche dal consigliere relatore, chiedendo anche la rimessione alle Sezioni Unite; con il secondo motivo ha dedotto errore di fatto revocatorio per la presunta erronea indicazione del Tribunale di Napoli anziché di Catania in alcuni passaggi della motivazione e per l'asserita mancata considerazione di circostanze e atti processuali rilevanti, sostenendo che tali errori avrebbero inciso sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha escluso la nullità del provvedimento, ribadendo che l'ordinanza collegiale è validamente sottoscritta dal solo presidente e che la mancanza della firma del relatore/estensore non determina inesistenza né nullità del provvedimento. Ha inoltre negato spazio alla rimessione alle Sezioni Unite, in assenza di contrasto giurisprudenziale e trattandosi di mera sollecitazione discrezionale. Quanto al secondo motivo, ha escluso l'errore revocatorio perché le censure miravano in realtà a un riesame del merito e della valutazione giuridica già compiuta, mentre l'errata menzione del Tribunale di Napoli costituiva al più un errore materiale, non decisivo e comunque non idoneo a integrare l'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità della decisione per mancata sottoscrizione del relatore, ma ritenuto non ostativo alla validità dell'ordinanza collegiale sottoscritta dal solo presidente
interpretato nel senso che l'ordinanza collegiale è firmata dal solo presidente, anche se decisoria o istruttoria
invocato dal ricorrente per la nullità del provvedimento, ma la Corte ha escluso che la mancata doppia sottoscrizione determini inesistenza o nullità
richiamato quale vizio dedotto in ricorso, ma la Corte ha escluso la sussistenza del vizio di nullità della decisione revocanda
la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è stata qualificata come mera sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale
indicato quale rimedio per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ma ritenuto inapplicabile perché non ricorrevano i presupposti dell'errore di fatto
menzionato dal ricorrente in collegamento con il rimedio revocatorio, senza che ne ricorressero i presupposti
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto interno al giudizio di cassazione, oggettivamente decisivo, immediatamente rilevabile e non attinente ad attività interpretativa o valutativa
richiamato dal ricorrente in relazione alla trattazione camerale, ma non rilevante ai fini dell'ammissibilità della revocazione
citato dal ricorrente per lamentare la mancata acquisizione di documenti, ma la Corte ha ritenuto che tali doglianze mirassero a un riesame del merito
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1 bis
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel procedimento di cassazione, l'ordinanza collegiale è validamente sottoscritta dal solo presidente del collegio; la mancata sottoscrizione del consigliere relatore/estensore non comporta, di regola, nullità né inesistenza del provvedimento.
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una falsa percezione di un fatto interno al giudizio, non controverso tra le parti, immediatamente percepibile dagli atti, decisivo e tale da aver determinato la decisione; non può riguardare valutazioni giuridiche, interpretazioni o un mero riesame del merito.
- Un'erronea indicazione materiale di un ufficio giudiziario, se non incide in modo decisivo sulla ratio decidendi e se il contesto processuale consente comunque di ricostruire correttamente la vicenda, non integra errore revocatorio.
- La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite non costituisce un diritto della parte, ma una mera sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale della Corte, non soggetto a un obbligo di motivazione specifica in caso di mancato accoglimento.
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