Cassazione Civile, Ordinanza n. 37920/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da due intimazioni di sfratto per morosità relative alla locazione commerciale di un capannone. La conduttrice aveva resistito deducendo la sussistenza di vizi dell'immobile e proponendo domanda riconvenzionale di riduzione del canone e di risarcimento del danno. Il Tribunale, riuniti i giudizi, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla risoluzione e sul rilascio, aveva accolto la riconvenzionale riconoscendo una riduzione del canone e un risarcimento. La Corte d'appello, invece, ha ridimensionato la riduzione del canone e ha escluso il risarcimento, ritenendo che i vizi incidessero solo parzialmente sull'utilizzabilità del bene e che non vi fosse prova sufficiente del danno. La società conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la valutazione della gravità dell'inadempimento e la regolazione della soccombenza virtuale, sostenendo che i ritardi nel pagamento erano giustificati dai gravi inadempimenti della locatrice e che la motivazione fosse carente o apparente; con il secondo ha contestato la quantificazione della riduzione del canone e il rigetto del risarcimento, assumendo che i vizi avevano reso inutilizzabile l'intero capannone e che la Corte territoriale avesse mal interpretato la CTU. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti in sostanza a contestare la valutazione di merito e il modo in cui il giudice aveva apprezzato la consulenza tecnica, senza denunciare un omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure miravano soprattutto a una diversa lettura della consulenza tecnica d'ufficio e delle conseguenze dei vizi dell'immobile, profili non deducibili come vizio motivazionale se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha inoltre ribadito che la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini dell'art. 1455 c.c. è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e che il provvedimento provvisorio ex art. 665 c.p.c. non è decisivo ai fini di tale giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo come norma processuale sulla motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio motivazionale deducibile nei termini prospettati.
Richiamato ai fini della regolazione delle spese; la Corte conferma la soccombenza della ricorrente e la condanna alle spese.
Richiamato nei motivi in relazione alla compensazione delle spese; la Corte non ravvisa errori di diritto nella decisione impugnata sul punto.
Il provvedimento di rilascio richiesto in sede sommaria è ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio di gravità dell'inadempimento, perché di carattere provvisorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza/motivazione apparente, ma la Corte esclude che la motivazione della decisione d'appello sia inesistente o meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera difformità di valutazione della CTU o delle prove.
Richiamato nei motivi, ma non assume rilievo decisivo nella decisione di inammissibilità.
La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è qualificata come questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Richiamato nei motivi in relazione all'eccezione di inadempimento, ma non affrontato come ratio decidendi autonoma.
Richiamato nei motivi, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione della Corte.
Richiamato nei motivi, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione della Corte.
Richiamato nei motivi come obblighi del locatore; la controversia riguarda la riduzione del canone per vizi del bene locato.
Richiamato nei motivi in tema di diminuzione del godimento della cosa locata e riduzione del corrispettivo.
Richiamato nei motivi in tema di obblighi del conduttore, incluso il pagamento del canone.
Richiamato per affermare che la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 12 preleggi
Usato come criterio interpretativo per leggere la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicata alla condanna al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione può censurare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece consentito trasformare in vizio motivazionale la mera divergenza di valutazione tra consulenza tecnica e giudice di merito.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio e non un fatto storico in sé: la sua diversa valutazione da parte del giudice rispetto al consulente non integra, di regola, omesso esame di un fatto decisivo.
- L'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è limitata ai casi in cui la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente contestare l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini dell'art. 1455 c.c. è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è rivalutabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non apparente.
- Un provvedimento sommario e provvisorio emesso nel procedimento di sfratto non è di per sé decisivo per stabilire la gravità dell'inadempimento nel merito della controversia locatizia.
- Nei giudizi di legittimità, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, quando ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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