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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09122/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA e, in parte, contestato anche profili IRAP, ritenendo soggettivamente inesistenti alcune operazioni di acquisto di silicio documentate da fatture emesse da società considerate "cartiere" e inserite in una presunta frode carosello, con importazione del bene dalla Cina tramite passaggi intermedi (anche all’estero) per evadere dazio antidumping e IVA. La Commissione tributaria di secondo grado, nel giudizio di rinvio, aveva accolto l’appello della contribuente limitatamente all’IVA, ritenendo non adeguatamente provata dall’Ufficio l’inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevolezza della società cessionaria, valorizzando anche il fatto che i prezzi fossero in linea con il mercato, che non vi fosse chiara individuazione dell’interponente e che le intercettazioni fossero inconsistenti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse preteso dall’Ufficio una prova "rigorosa" invece di ammettere la prova presuntiva e avesse erroneamente ritenuto sufficienti mere allegazioni difensive del contribuente; 2) nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per l’uso di affermazioni apodittiche e per la mancata spiegazione dell’iter logico probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli entrambi fondati. Ha affermato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, ma deve comunque dimostrare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la doverosa conoscibilità, da parte del cessionario della finalizzazione evasiva dell’operazione. Specularmente, il contribuente deve provare di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. La sentenza impugnata è stata ritenuta erronea perché ha introdotto un improprio standard di "adeguatezza" o "sufficienza" della prova, sovrapponendo quantità e qualità degli indizi, e perché la motivazione non rendeva chiaro perché gli elementi offerti dall’Ufficio non fossero gravi, precisi e concordanti. La sentenza della CGT Marche è quindi stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma sulla detrazione IVA, la cui applicazione è stata contestata dall’Ufficio in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale norma di accertamento in materia IVA, in relazione al recupero dell’imposta indebitamente detratta.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce la ripartizione dell’onere della prova: l’Ufficio deve provare anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; il contribuente deve provare la propria estraneità e l’uso della massima diligenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della nullità per motivazione mancante o apparente della sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma processuale tributaria richiamata insieme all’art. 36 per censurare il difetto di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come disposizione che impone l’esposizione dei motivi della decisione nelle sentenze tributarie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione/forma del provvedimento.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte richiama i requisiti della prova presuntiva: gravità, precisione e concordanza, escludendo che il giudice possa sostituirli con un vago criterio di sufficienza o adeguatezza.

Massime di principio

  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere della prova anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e siano idonei a dimostrare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o quantomeno la doverosa conoscibilità, della frode da parte del cessionario.
  • Quando l’Ufficio prova, anche per via indiziaria, il carattere fraudolento dell’operazione e la conoscibilità della frode, il contribuente deve offrire prova contraria della propria buona fede e della diligenza massima esigibile da un operatore accorto; non sono di per sé decisive la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
  • Nel processo tributario il giudice non può sostituire alla verifica della prova presuntiva ex art. 2729 c.c. un generico giudizio di 'adeguatezza' o 'sufficienza' del compendio istruttorio: occorre esplicitare il percorso logico che conduce a ritenere o escludere la gravità, precisione e concordanza degli indizi.
  • La motivazione è viziata quando affermazioni apodittiche o meramente assertive impediscono di comprendere perché gli elementi probatori offerti dall’Amministrazione non siano idonei a sostenere la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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