Cassazione Civile, Ordinanza n. 30821/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato nel 2010 per un'imposta dovuta per l'anno 2005, mai impugnato, seguito dalla notifica della cartella di pagamento fondata sul medesimo accertamento. Il contribuente ha impugnato la cartella deducendo di non aver mai ricevuto validamente la notifica dell'atto presupposto. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato al domicilio del destinatario e a mani della coniuge convivente, senza necessità di ulteriore raccomandata informativa; inoltre ha contestato che la CTR avesse annullato la cartella per il solo vizio di notifica dell'atto presupposto, pur in assenza di specifici vizi propri della cartella. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha contestato la compensazione delle spese di secondo grado, ritenuta ingiustificata in assenza di reali oscillazioni giurisprudenziali.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo dell'Ufficio perché, per le notifiche eseguite dopo la modifica dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, la consegna a persona diversa dal destinatario richiede anche l'invio della raccomandata informativa, adempimento che nel caso concreto non risultava eseguito. Ha inoltre respinto il secondo motivo dell'Agenzia, confermando che l'omessa o invalida notifica dell'atto presupposto può essere fatta valere impugnando l'atto consequenziale, e che il giudice di merito può annullare la cartella per tale ragione. È stato respinto anche il ricorso incidentale sulle spese, poiché l'esistenza di precedenti non univoci giustificava la compensazione disposta in appello. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia, in quanto amministrazione dello Stato esonerata dal materiale versamento; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per le notifiche degli avvisi di accertamento eseguite dopo l'introduzione della lettera b-bis, la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario richiede l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale.
Richiamato in collegamento con la disciplina della notifica e con l'obbligo della raccomandata informativa quando l'atto sia consegnato a soggetto diverso dal destinatario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi del ricorso principale.
Invocato per censurare il preteso vizio di ultrapetizione o pronuncia oltre la domanda da parte del giudice di merito.
artt. 2 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati per affermare l'onere del contribuente di impugnare la cartella e contestare i vizi propri dell'atto consequenziale; la Corte ribadisce che l'omessa notifica dell'atto presupposto può essere dedotta anche impugnando solo l'atto consequenziale.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata solo dal raggiungimento dello scopo, cioè dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato, non da quella di un atto diverso.
La compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dalla presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci sulla necessità della raccomandata informativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, mentre è stato dichiarato sussistente il relativo presupposto per il ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nella notificazione degli avvisi di accertamento effettuata dopo l'introduzione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, la consegna dell'atto a una persona di famiglia o comunque diversa dal destinatario non è sufficiente da sola: la successiva raccomandata informativa costituisce un adempimento essenziale della notifica.
- In materia di riscossione tributaria, l'omessa notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale; il contribuente può far valere tale vizio impugnando soltanto la cartella o l'atto successivo, senza dover necessariamente impugnare l'atto presupposto non validamente notificato.
- La sanatoria della nullità della notificazione richiede il raggiungimento dello scopo, che si realizza quando risulti la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, normalmente desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalido e non di un atto diverso.
- La compensazione delle spese di lite può essere giustificata dalla presenza di un quadro giurisprudenziale non consolidato o oscillante sul punto controverso deciso dal giudice di merito.
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