Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30821/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato nel 2010 per un'imposta dovuta per l'anno 2005, mai impugnato, seguito dalla notifica della cartella di pagamento fondata sul medesimo accertamento. Il contribuente ha impugnato la cartella deducendo di non aver mai ricevuto validamente la notifica dell'atto presupposto. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato al domicilio del destinatario e a mani della coniuge convivente, senza necessità di ulteriore raccomandata informativa; inoltre ha contestato che la CTR avesse annullato la cartella per il solo vizio di notifica dell'atto presupposto, pur in assenza di specifici vizi propri della cartella. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha contestato la compensazione delle spese di secondo grado, ritenuta ingiustificata in assenza di reali oscillazioni giurisprudenziali.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo dell'Ufficio perché, per le notifiche eseguite dopo la modifica dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, la consegna a persona diversa dal destinatario richiede anche l'invio della raccomandata informativa, adempimento che nel caso concreto non risultava eseguito. Ha inoltre respinto il secondo motivo dell'Agenzia, confermando che l'omessa o invalida notifica dell'atto presupposto può essere fatta valere impugnando l'atto consequenziale, e che il giudice di merito può annullare la cartella per tale ragione. È stato respinto anche il ricorso incidentale sulle spese, poiché l'esistenza di precedenti non univoci giustificava la compensazione disposta in appello. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia, in quanto amministrazione dello Stato esonerata dal materiale versamento; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per le notifiche degli avvisi di accertamento eseguite dopo l'introduzione della lettera b-bis, la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario richiede l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale.

  • art. 7, legge n. 890/1982

    Richiamato in collegamento con la disciplina della notifica e con l'obbligo della raccomandata informativa quando l'atto sia consegnato a soggetto diverso dal destinatario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi del ricorso principale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare il preteso vizio di ultrapetizione o pronuncia oltre la domanda da parte del giudice di merito.

  • artt. 2 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati per affermare l'onere del contribuente di impugnare la cartella e contestare i vizi propri dell'atto consequenziale; la Corte ribadisce che l'omessa notifica dell'atto presupposto può essere dedotta anche impugnando solo l'atto consequenziale.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata solo dal raggiungimento dello scopo, cioè dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato, non da quella di un atto diverso.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dalla presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci sulla necessità della raccomandata informativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, mentre è stato dichiarato sussistente il relativo presupposto per il ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli avvisi di accertamento effettuata dopo l'introduzione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, la consegna dell'atto a una persona di famiglia o comunque diversa dal destinatario non è sufficiente da sola: la successiva raccomandata informativa costituisce un adempimento essenziale della notifica.
  • In materia di riscossione tributaria, l'omessa notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale; il contribuente può far valere tale vizio impugnando soltanto la cartella o l'atto successivo, senza dover necessariamente impugnare l'atto presupposto non validamente notificato.
  • La sanatoria della nullità della notificazione richiede il raggiungimento dello scopo, che si realizza quando risulti la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, normalmente desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalido e non di un atto diverso.
  • La compensazione delle spese di lite può essere giustificata dalla presenza di un quadro giurisprudenziale non consolidato o oscillante sul punto controverso deciso dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.