Cassazione Civile, Ordinanza n. 01658/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce dalla levata del protesto di un assegno bancario risultato privo di provvista. Il soggetto che aveva sottoscritto l’assegno in rappresentanza di una società chiese in giudizio l’accertamento dell’illegittimità del protesto, la cancellazione del proprio nominativo dall’elenco dei protesti e il risarcimento dei danni nei confronti della banca, sostenendo che la dichiarazione sostitutiva di protesto sarebbe stata erroneamente compilata e che l’errata indicazione del soggetto protestato fosse imputabile alla banca. Il tribunale accolse solo la domanda di cancellazione e respinse quella risarcitoria; la corte d’appello confermò. In cassazione il ricorrente dedusse, in sintesi, vizi di motivazione, violazione delle norme su danno e nesso causale, e violazione della disciplina dell’assegno/protesto, sostenendo che la banca avrebbe dovuto evitare che il protesto fosse levato a suo nome, che vi fosse un concorso di colpa della banca e che la dichiarazione sostitutiva fosse stata compilata in modo non conforme alle istruzioni di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, esaminati unitariamente, inammissibili perché diretti in sostanza a sovvertire l’accertamento di merito. Ha confermato che, nell’assegno emesso dal rappresentante di una società su conto intestato alla società, il protesto va riferito al correntista, salvo l’ipotesi di manifesta difformità tra firma e specimen. Ha inoltre ritenuto corretta la conclusione dei giudici di merito secondo cui la banca aveva fornito nella dichiarazione sostitutiva gli elementi esatti e sufficienti per ricondurre il titolo alla società, sicché l’eventuale erronea levata del protesto non era imputabile alla banca. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per denunciare motivazione apparente o insufficiente, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata sia viziata in tali termini.
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza, ritenuto nel caso rispettato.
art. 111 Cost.
È evocato per censurare l’asserita illogicità della motivazione; la Corte reputa invece la motivazione comprensibile e non apparente.
Richiamato in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana, ma la Corte esclude la responsabilità della banca per difetto di imputabilità.
Richiamato per la causalità e il danno risarcibile; la Corte osserva che non vi è un fatto imputabile alla banca che fondi il risarcimento.
Richiamato insieme all’art. 41 c.p. per sostenere il nesso causale; la Corte non accoglie la censura perché manca un’erronea condotta della banca.
Richiamato per il concorso causale; la Corte ritiene generica la tesi del concorso di responsabilità della banca e la respinge.
art. 14 legge assegni
Richiamato come base della disciplina del protesto dell’assegno; la Corte ribadisce che il protesto va riferito al soggetto cui il titolo è esteriormente riferibile.
art. 16 legge assegni
Richiamato sulla disciplina collegata al protesto dell’assegno; la Corte afferma che la banca ha rispettato gli obblighi informativi nella dichiarazione sostitutiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel caso di assegno bancario privo di provvista, il protesto va levato al soggetto cui il titolo è esteriormente riferibile, cioè al correntista, quando l’assegno sia stato emesso dal rappresentante della società su conto intestato alla società.
- La banca non risponde dell’erronea levata del protesto se nella dichiarazione sostitutiva di protesto ha indicato correttamente gli elementi idonei a ricondurre il titolo al correntista e l’errore dipende dall’attività della stanza di compensazione o da un diverso passaggio non imputabile alla banca.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione quando la sentenza di merito espone in modo comprensibile la ratio decidendi e la censura mira, in realtà, a una diversa ricostruzione del fatto.
- Le contestazioni sul nesso causale e sul concorso di responsabilità devono essere sorrette da specifici riferimenti ai fatti storici allegati e provati nel giudizio di merito; in mancanza, la censura resta generica e non può determinare cassazione.
- L’uso di espressioni terminologiche non perfettamente allineate, se non incide sulla sostanza dell’accertamento e non genera reale incertezza sul soggetto obbligato, non basta a fondare la responsabilità della banca o l’invalidità della motivazione.
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