Cassazione Civile, Ordinanza n. 11748/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento Irpef relativo all’anno d’imposta 2000, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la tassazione di plusvalenze asseritamente realizzate dal contribuente per interposta persona mediante tre società di diritto portoghese. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata sulla base della ritenuta decadenza del potere di accertamento, con esclusione della proroga biennale dei termini di cui all’art. 10 della l. n. 289/2002 in ragione della sola presentazione dell’istanza di condono, poi dichiarata inammissibile. Nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle entrate aveva ottenuto cassazione con rinvio, perché la proroga biennale opera anche quando il contribuente non si avvalga del condono o non possa avvalersene, in assenza di deroghe legislative. Riassunto il giudizio avanti al giudice di rinvio, il contribuente aveva dedotto: nullità della notifica del ricorso per cassazione, illegittimità della proroga biennale e formazione del giudicato su punti non impugnati; la CTR aveva respinto tali doglianze. Contro tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza o omessa motivazione e violazione degli artt. 9-10 l. n. 289/2002 e 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad applicare meccanicamente il precedente di cassazione senza esaminare i profili ancora autonomamente valutabili; 2) nullità per omessa pronuncia sull’asserito errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. contenuto nell’ordinanza di rinvio, che il ricorrente riteneva dovesse essere rilevato dal giudice di rinvio; 3) omessa pronuncia sulle censure di merito dell’avviso di accertamento, già sollevate nei gradi di merito e rimaste assorbite in appello, che il giudice di rinvio avrebbe dovuto riesaminare anche senza espressa riproposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso. Sul primo motivo ha rilevato la mescolanza impropria di censure eterogenee (violazione di legge e vizio di motivazione) e, soprattutto, l’inammissibilità della richiesta di rimettere in discussione il principio di diritto già affermato nel precedente giudizio di cassazione con rinvio, principio vincolante per il giudice di rinvio. Sul secondo motivo ha escluso che il giudice di rinvio potesse sindacare un asserito errore revocatorio dell’ordinanza della Corte di cassazione, poiché la revocazione dei provvedimenti della Corte va proposta dinanzi alla stessa Corte ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nel giudizio di rinvio le questioni di merito dichiarate assorbite nel giudizio precedente non richiedono una specifica riproposizione per essere decise, dovendo il giudice del rinvio esaminarle sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni di merito rimaste assorbite e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disposizione sul condono richiamata dal contribuente; nel giudizio precedente la sua applicazione era stata esclusa per l'annualità 2000, circostanza rilevante ai fini della proroga dei termini di accertamento.
La proroga biennale dei termini di accertamento a favore degli uffici finanziari opera, in assenza di deroghe contenute nella legge, anche quando il contribuente non si sia avvalso o non possa avvalersi delle disposizioni di condono.
Norma evocata in relazione ai termini di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
primo comma, num. 3 e 4; primo comma, num. 4
Richiamato per delineare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte stigmatizza la confusione tra vizio di violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 395, quarto comma, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per dedurre un presunto errore revocatorio dell'ordinanza di rinvio; la Corte precisa che tale errore è deducibile solo con revocazione davanti alla Corte di cassazione.
Le sentenze e i provvedimenti della Corte di cassazione possono essere impugnati per revocazione davanti alla stessa Corte, non davanti al giudice di rinvio.
La Corte richiama la possibilità di decisione nel merito quando ricorrono i presupposti, sottolineando che in altro giudizio era già stato definitivamente rigettato il ricorso del contribuente.
al terzo comma; al quarto comma
Nel giudizio tributario di rinvio si osservano le norme del procedimento davanti al giudice tributario cui il processo è rinviato; le parti conservano la stessa posizione processuale e non possono formulare richieste diverse, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
La Corte precisa che nel giudizio di cassazione non opera il meccanismo di rinuncia alle domande/eccezioni non riproposte tipico di questa norma, per cui non si forma giudicato implicito sulle questioni assorbite non riproposte in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione con enunciazione di principio di diritto, il giudice di rinvio è vincolato al dictum della Corte di cassazione e non può riesaminare profili che mirino a vanificarne o limitarne gli effetti, se i presupposti necessari della pronuncia rescindente devono ritenersi definitivamente accertati.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli, senza adeguata separazione, censure di violazione di legge e di vizio motivazionale sulla medesima questione, poiché i due mezzi presuppongono piani logici diversi.
- L’errore revocatorio imputato a un provvedimento della Corte di cassazione non può essere fatto valere dinanzi al giudice di rinvio, ma solo con il rimedio della revocazione davanti alla stessa Corte ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.
- Nel giudizio di rinvio, le questioni di merito già proposte nei precedenti gradi e rimaste assorbite non richiedono una nuova e formale riproposizione perché il giudice del rinvio deve riesaminarle, salvo il solo limite del giudicato interno e degli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
- La disciplina speciale del processo tributario di rinvio si coordina con i principi del processo civile: le parti mantengono la loro posizione processuale originaria e il giudice deve pronunciarsi sulle domande ed eccezioni di merito già introdotte, anche se una parte non si costituisce o non ripropone espressamente tutte le difese.
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