Cassazione Civile, Ordinanza n. 31577/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, dopo aver presentato un DOCFA per rideterminare la rendita catastale di un impianto mini-eolico applicando la disciplina dei c.d. "imbullonati" e scorporando le componenti impiantistiche, aveva ricevuto dall’Ufficio una rettifica in aumento della rendita, fondata sul re-inserimento della torre eolica tra gli elementi valorizzati. La CTP aveva annullato l’avviso, ritenendo la torre una componente impiantistica essenziale, priva di autonoma funzionalità e redditualità; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato l’incidentale della società, qualificando la torre come costruzione e non come impianto. In cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita errata ripartizione dell’onere della prova e adesione acritica alla relazione tecnica dell’Ufficio; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione dei pareri pro veritate e della documentazione tecnica; (3) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c. per omesso esame dei pareri tecnici; (4) violazione dell’art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015, sostenendo che la torre eolica, quale componente impiantistica essenziale, dovesse essere esclusa dalla stima catastale; (5) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per insufficiente motivazione dell’avviso di rettifica e mancata allegazione degli atti richiamati; (6) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla contestazione quantitativa della rendita. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi, infondato il quinto e assorbito il sesto; ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la torre eolica rientra tra le componenti impiantistiche escluse dalla stima diretta ai sensi della normativa sugli imbullonati.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza della CTR in relazione al quarto motivo di ricorso, ritenendo che la torre dell’aerogeneratore, pur stabilmente infissa al suolo, abbia natura di componente essenziale e attiva dell’impianto eolico e debba quindi essere espunta dalla rendita catastale ai sensi dell’art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015. Gli altri motivi sono stati ritenuti non fondati, inammissibili o assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per la rideterminazione della rendita escludendo la torre e le relative voci. È stata demandata al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata dalla legge; non quando, valutando le prove, ritenga raggiunta o meno la prova del fatto.
La loro violazione non deriva da una mera erronea valutazione del materiale istruttorio; occorre che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove illegali o abbia trattato come prova legale elementi liberamente valutabili.
La motivazione è sufficiente se il giudice espone gli elementi essenziali posti a fondamento del convincimento, senza dover confutare analiticamente ogni allegazione o documento difensivo.
Il vizio di motivazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, non per il solo dissenso rispetto alla valutazione del merito.
art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208/2015
Per la stima catastale devono essere escluse le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo; nella specie la torre eolica è stata ritenuta parte essenziale dell’unicum impiantistico e quindi non imponibile catastalmente.
Nel procedimento DOCFA, se la differenza tra rendita proposta e attribuita dipende da una diversa valutazione tecnica e non dalla contestazione di fatti nuovi, l’avviso è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; gli immobili di paragone richiamati e facilmente consultabili non devono necessariamente essere allegati.
La censura di omessa pronuncia resta assorbita quando il motivo principale accolto è già idoneo a determinare la cassazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, i pareri pro veritate e le consulenze tecniche di parte hanno valore di semplici allegazioni difensive e non costituiscono prova autonoma; il giudice non è tenuto a confutarli puntualmente quando adotti una ricostruzione incompatibile con essi.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice sbaglia nell’individuare la parte onerata della prova, non se valuta erroneamente le risultanze probatorie già acquisite.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il merito della valutazione delle prove compiuta dal giudice, salvo l’uso di prove non introdotte, prove illegali o la trattazione di prove soggette a libero apprezzamento come se fossero legali.
- In tema di rendita catastale degli impianti eolici, la torre di sostegno è esclusa dalla stima diretta quando, per la sua funzione, costituisce componente essenziale e attiva dell’impianto e parte dell’unicum impiantistico, sicché va qualificata come componente impiantistica e non come costruzione imponibile.
- Nel regime dei c.d. imbullonati, la rilevanza catastale non dipende dalla sola connessione fisica al suolo, ma dalla funzionalità del bene rispetto allo specifico processo produttivo; devono essere scorporate tutte le componenti prive di autonoma utilità produttiva/reddituale al di fuori di quel processo.
- In sede DOCFA, l’avviso di rettifica è adeguatamente motivato quando la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica degli elementi dichiarati e l’Ufficio indica il criterio estimativo seguito e i dati essenziali della stima.
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