Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25613/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a IRPEG, IVA e IRAP per l'anno 2003, limitatamente al recupero di costi ritenuti indeducibili e della corrispondente IVA indetraibile indicati in una fattura del 28 febbraio 2003. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 109 TUIR, per avere la CTR ritenuto che il requisito della certezza del costo fosse escluso solo dalla falsità della documentazione contabile; 2) e 3) nullità della motivazione ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la sentenza di appello sarebbe stata sostanzialmente priva di motivazione e non avrebbe spiegato perché i rilievi dell'Ufficio fossero infondati; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR addossato all'Ufficio l'onere di depositare il PVC, mentre l'onere probatorio sulla deducibilità dei costi gravava sul contribuente; 5) nullità della sentenza per violazione dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR considerato la produzione del PVC in altri giudizi connessi e per non avere esercitato i poteri istruttori officiosi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi quattro motivi, esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Ha affermato che l'Ufficio non contestava l'esistenza materiale dei costi, ma la loro inerenza e la mancanza di prova documentale idonea a dimostrarla; di conseguenza, l'onere di provare l'inerenza e la deducibilità dei costi, nonché la relativa IVA, grava sul contribuente che invoca il beneficio fiscale. È stato inoltre precisato che la mancata produzione del PVC non spostava l'onere probatorio in capo all'Amministrazione, trattandosi non della prova della pretesa impositiva in sé, ma della prova dei requisiti di deducibilità dedotti dal contribuente. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell'IVA relativa, il contribuente deve provare l'inerenza del costo, intesa come esistenza, natura della spesa, fatti giustificativi e concreta destinazione alla produzione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la censura riguardava l'asserita mancanza o insufficienza della motivazione della sentenza tributaria di merito.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i fatti costitutivi della deduzione fiscale, e quindi l'inerenza del costo, incombe sul contribuente che la invoca.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    i poteri istruttori del giudice tributario non esonerano il contribuente dal proprio onere probatorio sui requisiti di deducibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'Ufficio contesta non l'esistenza del costo ma la sua inerenza o la sufficienza della prova documentale, il contribuente conserva l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della deduzione.
  • La prova dell'inerenza del costo richiede la dimostrazione dell'esistenza e della natura della spesa, dei fatti giustificativi e della concreta destinazione all'attività d'impresa; mere annotazioni contabili o documentazione non adeguata non sono di per sé sufficienti.
  • L'onere di produzione del processo verbale di constatazione non si trasferisce sull'Amministrazione quando la questione non riguarda la prova della pretesa impositiva, ma la prova dei requisiti deducibili dedotti dal contribuente.
  • La deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e la detraibilità dell'IVA correlata sono entrambe subordinate alla dimostrazione, da parte del contribuente, dell'effettiva inerenza dell'operazione all'impresa.
  • La motivazione della decisione di merito è censurabile in cassazione quando non consenta di comprendere le ragioni del rigetto o dell'accoglimento delle contestazioni fiscali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.