Cassazione Civile, Ordinanza n. 25254/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
Il contribuente era destinatario di una cartella di pagamento notificata nel 2006 per tributi relativi ai periodi d’imposta 1991 e 1992, connessi al mancato avvalimento del regime agevolato previsto per i contribuenti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia orientale. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo, per quanto qui rileva, che l’amministrazione fosse decaduta dal potere di riscossione/imposizione e che non fossero dovuti i tributi richiesti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 138 L. n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, sostenendo che i termini di riscossione erano stati sospesi e prorogati dalla disciplina speciale per il sisma, sicché non vi sarebbe stata decadenza. Ha inoltre richiamato la disciplina sugli aiuti di Stato e la giurisprudenza che esclude la decadenza per la ripetizione di aiuti incompatibili, assumendo che la controversia dovesse essere letta come recupero di aiuti di Stato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’art. 138, comma 3, L. n. 388/2000 introduce un termine di decadenza per l’azione di riscossione delle somme dovute a seguito della regolarizzazione prevista dal comma 1, ma tale disciplina non può essere utilizzata per far rivivere crediti tributari rispetto ai quali l’amministrazione era già decaduta alla data rilevante. Ha dato continuità all’orientamento secondo cui la disciplina sui termini di decadenza per la notifica delle cartelle si applica anche ai tributi dei contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, poiché la previsione di una rateazione ampia non proroga automaticamente il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso. La seconda doglianza è stata dichiarata assorbita, perché il rigetto della prima ha comportato la conferma della decadenza dell’Ufficio; inoltre, non si era in presenza di un recupero di aiuti di Stato incompatibili. Nessuna liquidazione delle spese è stata effettuata per mancanza di attività difensiva del contribuente intimato.
Norme richiamate
richiamato solo per affermare la tempestività del ricorso, in combinato con la proroga successiva
art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017
applicato per la proroga del termine di impugnazione e quindi per ritenere tempestivo il ricorso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
prevede un termine di decadenza per l’azione di riscossione delle somme dovute a seguito della regolarizzazione; la rateazione consentita non proroga il termine di emissione dell’atto impositivo e non può far rivivere crediti già decaduti
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina speciale sui tributi connessi al sisma del 1990
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente in via comparativa; la Corte osserva che la questione della decadenza è già risolta sulla base della disciplina speciale, senza applicare il tema del recupero di aiuti di Stato
art. 1 D.L. n. 106/2005, conv. con modif. dalla L. n. 156/2005
la Corte ribadisce che la disciplina dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle si applica anche ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990
art. 5-ter D.L. n. 106 del 2005
richiamato come norma alla quale la giurisprudenza ha riconosciuto efficacia retroattiva
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede la possibilità di rateazione o regolarizzazione del debito tributario, ciò non equivale automaticamente a proroga del termine decadenziale per l’azione di riscossione o per l’emissione dell’atto impositivo, salvo espressa previsione normativa.
- Il termine di decadenza va verificato con riferimento al momento rilevante per l’esercizio del potere di riscossione; una norma sopravvenuta che introduca una regolarizzazione non può far rivivere pretese già estinte per decadenza.
- La disciplina dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle si applica anche ai tributi connessi a eventi calamitosi, se la norma speciale non contiene una proroga espressa del potere impositivo.
- La qualificazione della pretesa come recupero di aiuti di Stato non opera quando, in concreto, la lite riguarda un credito tributario già decaduto secondo la disciplina applicabile, e non un autonomo procedimento di recupero di aiuti incompatibili.
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