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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16215/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controparti contrattuali)

La controversia

Due comproprietari agivano per far dichiarare la nullità di una scrittura privata del 24 gennaio 2006, con la quale era stato costituito a titolo gratuito un diritto di superficie avente ad oggetto la costruzione di un locale interrato ad uso garage sotto la corte di loro proprietà esclusiva. Sostenevano che l'atto fosse nullo per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, richiamando l'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, e deducevano anche profili di invalidità formale per violazione delle regole sulla forma e sulla presenza di testimoni. Il tribunale respingeva la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo che il bene rientrasse nell'ipotesi eccezionale prevista dalla norma urbanistica, trattandosi di area pertinenziale di edificio urbano di modeste dimensioni. In cassazione i soccombenti denunciavano la violazione dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica dovesse operare comunque, perché il terreno era stato negoziato separatamente dal bene principale, indipendentemente dalla sua estensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto. Ha confermato la decisione di merito osservando che l'area oggetto dell'atto aveva superficie di circa 118 mq, dunque rientrava nei limiti dimensionali dell'eccezione prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001; inoltre, il vincolo pertinenziale con il fabbricato principale era rimasto fermo anche dopo la costituzione del diritto di superficie. Conseguentemente, l'atto non era soggetto all'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica a pena di nullità. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. n. 380/2001

    L'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica non opera quando l'atto riguarda un'area pertinenziale di edificio urbano nei limiti dimensionali previsti dalla norma; in tale ipotesi non scatta la sanzione di nullità.

  • art. 818 c.c.

    Le pertinenze seguono normalmente la cosa principale, ma possono formare oggetto di separati atti senza che ciò comporti automaticamente lo scioglimento del vincolo pertinenziale.

  • art. 782 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come profilo di invalidità formale dell'atto, ma non accolto come decisivo dalla decisione di legittimità.

  • art. 48 legge n. 89/1913

    Richiamato dai ricorrenti come ulteriore profilo di invalidità formale dell'atto, ma non esaminato come ragione di accoglimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione usato per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per determinare l'importo ulteriore del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando un atto ha ad oggetto una pertinenza di un bene principale, il separato trasferimento o la costituzione di un diritto reale sulla pertinenza non comporta di per sé la cessazione del vincolo pertinenziale.
  • L'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica agli atti traslativi non opera automaticamente in ogni trasferimento di suolo, ma deve essere verificata la concreta riconducibilità del bene all'ipotesi derogatoria prevista dalla disciplina urbanistica.
  • Ai fini della nullità per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, rilevano sia la natura pertinenziale del bene sia i limiti dimensionali stabiliti dalla legge; se tali presupposti sussistono, la sanzione di nullità non si applica.
  • In sede di legittimità, è infondato il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, si risolva nella mera riproposizione di tesi già disattese dai giudici di merito, quando la censura non confronta specificamente la ratio decidendi.
  • La persistenza del vincolo pertinenziale può essere desunta anche dal contenuto dell'atto e dall'accertamento di merito, e tale accertamento, se corretto in diritto, è idoneo a escludere l'applicazione della sanzione di nullità prevista dalla normativa urbanistica.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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