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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17765/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un immobile da una società poi fallita. Una parte del prezzo era stata depositata su un libretto intestato alla venditrice e tenuto dal notaio rogante, con l'intesa che servisse a garantire la cancellazione di due ipoteche gravanti sul bene. In sede fallimentare, il giudice delegato dispose l'acquisizione di quelle somme alla massa; gli acquirenti proposero opposizione allo stato passivo chiedendo, in via principale, la restituzione o la ricostituzione del libretto e, in subordine, l'ammissione al passivo per euro 34.000. Il Tribunale respinse l'opposizione. In cassazione furono proposti cinque motivi: 1) nullità per violazione delle norme sulla sospensione necessaria, sostenendo che la revoca della sospensione fosse illegittima perché era ancora pendente in cassazione l'opposizione di terzo all'esecuzione che costituiva pregiudiziale; 2) violazione delle norme fallimentari, lamentando che il Tribunale avesse affermato che si sarebbe dovuto proporre reclamo contro il decreto del giudice delegato di acquisizione del saldo, mentre l'insinuazione sarebbe stata dichiarata inammissibile; 3) nullità del capo di merito perché il Tribunale avrebbe esaminato il merito dopo essersi spogliato della potestas iudicandi per aver dichiarato l'inammissibilità della domanda; 4) violazione delle norme sulla funzione del deposito del prezzo e dell'art. 1773 c.c., censurando nel merito il rigetto della pretesa di restituzione/ricostituzione del libretto; 5) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. per il rigetto della domanda subordinata di insinuazione al passivo.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudizio asseritamente pregiudicante era stato nel frattempo definito con sentenza di rigetto della Cassazione, facendo venir meno la ragione della sospensione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che gli acquirenti non avevano mai contestato la spettanza delle somme alla società poi fallita, ma solo la loro destinazione; pertanto il decreto di acquisizione del giudice delegato non era emesso in carenza assoluta di potere e avverso di esso era proponibile il reclamo ex art. 26 l.fall. Quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, li ha dichiarati inammissibili perché diretti a censurare argomentazioni di merito rese dal Tribunale dopo la declaratoria di inammissibilità, dunque meri obiter dicta privi di efficacia decisoria; in ogni caso, tali censure tendevano a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione e condannato i ricorrenti alle spese, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 295, 297, 298 c.p.c.

    Invocati per sostenere l'illegittimità della revoca della sospensione; la Corte ha escluso l'interesse attuale a dolersi della sospensione per sopravvenuta definizione del giudizio pregiudicante.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e violazione di legge.

  • artt. 25, 26, 93, 98 l.fall.

    La Corte ha ritenuto che, poiché gli acquirenti non contestavano la spettanza delle somme alla massa ma solo la loro destinazione, contro il decreto di acquisizione del giudice delegato fosse esperibile il reclamo ex art. 26 l.fall.

  • art. 25 l.fall.

    Consente al giudice delegato provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio e l'acquisizione di sopravvenienze attive solo quando non vi siano pretese incompatibili di terzi; non può incidere su diritti soggettivi di terzi senza ordinario giudizio di cognizione.

  • art. 1, commi 63-67, L. n. 147/2013

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del deposito del prezzo nel trasferimento immobiliare; la Corte non accoglie la censura nel merito.

  • art. 1773 c.c.

    Invocato per contestare il rigetto della domanda relativa al libretto depositato presso il notaio; la Corte non accoglie la censura.

  • artt. 1218 e 1223 c.c.

    Richiamati per la domanda subordinata di insinuazione al passivo; la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità delle doglianze successive.

  • art. 26 l.fall.

    Indicato come rimedio corretto contro il decreto di acquisizione del giudice delegato, ove non si contesti la spettanza delle somme ma solo la loro destinazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 44 l.fall.

    Richiamato come esempio di azione ordinaria che può essere necessaria quando il provvedimento del giudice delegato non sia utilizzabile per incidere su diritti di terzi.

Massime di principio

  • L'opposizione di terzo all'esecuzione perde interesse quando il processo esecutivo viene meno o comunque il giudizio pregiudicante si conclude in modo definitivo, con conseguente venir meno della ragione della sospensione del processo dipendente.
  • Il giudice delegato può adottare provvedimenti di acquisizione alla massa solo in presenza di beni o somme la cui spettanza al fallimento non sia contestata; se invece un terzo rivendica diritti incompatibili, il provvedimento non può incidere su tali posizioni senza il ricorso agli ordinari strumenti di cognizione.
  • Se la parte non contesta la titolarità della somma in capo al fallimento ma solo la destinazione impressa al denaro, il rimedio contro il decreto di acquisizione è il reclamo fallimentare e non la rivendicazione o una diversa opposizione che presupponga l'estraneità del bene alla massa.
  • Le argomentazioni svolte dal giudice di merito dopo una declaratoria di inammissibilità hanno natura di obiter dicta e non costituiscono la vera ratio decidendi; pertanto non sono autonomamente impugnabili se non nei limiti in cui incidano sulla statuizione processuale che definisce il giudizio.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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