Cassazione Penale, Sentenza n. 31786/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la loro condanna, pronunciata dal Tribunale di Marsala, per due contestazioni di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relative all'anno d'imposta 2015. I redditi derivavano da proventi di attività illecite di commercio e contraffazione di orologi, oggetto di altro procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di applicazione della pena. A ciascun imputato era stata attribuita un'imposta evasa di euro 69.745,00, superiore alla soglia di punibilità, con condanna a tre mesi di reclusione ciascuno quale aumento per la continuazione. Un imputato ha dedotto, anche prospettando una questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, la violazione del diritto di non autoincriminazione, sostenendo che la dichiarazione dei proventi illeciti avrebbe costituito un'autodenuncia, poiché al momento della scadenza del termine dichiarativo era già pendente un procedimento penale per i reati presupposti. L'altra imputata ha formulato analoga censura e ha inoltre contestato la determinazione del reddito e dell'imposta evasa, sostenendo che la sua percezione personale dei proventi non fosse stata provata e che la ripartizione paritaria del profitto tra i concorrenti fosse stata desunta in modo presuntivo dal solo concorso nei reati. Sono stati inoltre dedotti il mancato accertamento individualizzato del superamento della soglia di punibilità e l'intervenuta prescrizione, ritenuta decorrente secondo una disciplina successiva alla commissione del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, dichiarando infondata la censura relativa alla prescrizione e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché i motivi collegati al principio nemo tenetur se detegere. La dichiarazione dei redditi è stata ritenuta adempimento fiscale e non dichiarazione confessoria o autodenuncia, anche quando i redditi derivino da attività illecita; il dovere tributario prevale sul richiamo al diritto di non autoincriminazione, che non consente di violare obblighi di comportamento estranei alla pretesa punitiva. Sono state inoltre ritenute corrette la determinazione del reddito illecito complessivo e la sua imputazione in parti uguali ai due concorrenti, poiché l'attività d'impresa era stata svolta congiuntamente, non risultavano determinate diverse quote di partecipazione agli utili e trovava applicazione l'art. 5 T.U.I.R. La conseguente imposta evasa individuale superava la soglia di punibilità. Il termine prescrizionale decennale, applicabile ai fatti commessi nel 2016, non era decorso. Al rigetto è seguita la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
integra il delitto l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi quando l'imposta evasa supera la soglia prevista dalla legge
L'omissione dichiarativa è configurabile anche con riferimento a redditi provenienti da attività illecita; la soglia di punibilità deve essere verificata sulla base del reddito imponibile e dell'imposta dovuta da ciascun imputato.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione dei reati previsti dagli artt. 2-10 del decreto
La disciplina, introdotta prima della commissione dei fatti, si applica al reato commesso il 30 dicembre 2016, determinando un termine prescrizionale di dieci anni.
art. 2, comma 36-vicies semel, lett. l), d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla l. n. 148 del 2011
la disposizione è entrata in vigore il 16 settembre 2011
La norma ha introdotto l'aumento dei termini prescrizionali applicabile ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.
art. 53 Cost.
ogni cittadino deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva
Il dovere di concorrere alle spese pubbliche rende recessivo, nel contesto dell'adempimento fiscale, il principio nemo tenetur se detegere.
art. 24 Cost.
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso che l'obbligo dichiarativo violi il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso la violazione dei principi del giusto processo.
art. 6 CEDU
La Corte ha escluso che l'obbligo tributario e la contestata omissione dichiarativa violino il diritto a un processo equo o il principio nemo tenetur se detegere.
La scriminante dello stato di necessità è stata invocata dai ricorrenti, ma non è stata ritenuta idonea a giustificare l'omessa dichiarazione.
art. 5 T.U.I.R. (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
In caso di attività d'impresa svolta in forma associata, quando non siano stabilite né risultino le quote di partecipazione agli utili, il reddito è imputato in parti uguali ai partecipanti.
È richiamato con riferimento alla sentenza di applicazione della pena che aveva definito il procedimento relativo ai reati generatori dei proventi.
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi integra il delitto previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 anche quando i redditi non dichiarati provengano da attività illecita, purché siano accertati il reddito imponibile, l'imposta evasa e il superamento della soglia di punibilità.
- Il principio nemo tenetur se detegere opera nell'ambito del procedimento penale e non consente, salvo specifiche previsioni contrarie, di violare obblighi fiscali posti a tutela dell'interesse tributario; la dichiarazione dei redditi costituisce esternazione di scienza e giudizio e non equivale, di per sé, a confessione o autodenuncia del reato presupposto.
- La pendenza di un procedimento penale relativo alla provenienza illecita dei redditi non esclude l'obbligo di dichiararli né determina l'inesigibilità della condotta dichiarativa, quando la dichiarazione non richieda di indicare la causale dell'arricchimento illecito.
- Nel concorso di persone in un'attività d'impresa illecita, ai fini della determinazione del reddito imponibile e dell'imposta evasa rilevante per la soglia dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, il reddito può essere imputato in parti uguali quando l'attività sia stata svolta congiuntamente e non risultino stabilite o provate diverse quote di partecipazione agli utili.
- I criteri di ripartizione del profitto confiscabile tra concorrenti non sono automaticamente applicabili alla determinazione del reddito imponibile e dell'imposta evasa necessaria per verificare la soglia di punibilità del delitto di omessa dichiarazione.
- Per i reati tributari previsti dagli artt. 2-10 d.lgs. n. 74 del 2000, l'aumento di un terzo del termine di prescrizione introdotto nel 2011 si applica ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della relativa disciplina.
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