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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24409 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imposta assolta sugli acquisti di carburante - Deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e detraibilità dell'IVA - Scheda carburante di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 444 del 1997 - Contenuto necessario. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI In genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR Abruzzo per motivazione apparente o insufficiente riguardo a tre aspetti dell'accertamento fiscale relativo al 2005: il recupero di costi per carburanti e lubrificanti, i compensi agli amministratori e i maggiori ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di un complesso immobiliare. In particolare, sosteneva che la CTR non avesse spiegato le ragioni dell'annullamento, neppure parziale, delle riprese fiscali e non avesse considerato adeguatamente gli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio, tra cui contratti preliminari, prezzi di immobili analoghi e dichiarazioni della società. La società, con ricorso incidentale, sosteneva invece che l'assenza dell'indicazione del chilometraggio nelle schede carburante fosse una mera irregolarità formale, non idonea a impedire la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha respinto il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente o insufficiente, poiché il giudice d'appello aveva annullato le riprese senza indicare in modo concreto gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione. Quanto ai ricavi immobiliari, la CTR aveva considerato soltanto l'inattendibilità dei valori OMI, omettendo di valutare gli ulteriori elementi probatori raccolti dall'Ufficio. La Cassazione ha inoltre confermato che l'indicazione del chilometraggio sulla scheda carburante è un requisito obbligatorio e non può essere sostituita da altri documenti. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, artt. 2, 3 e 4

    prima della registrazione sul registro degli acquisti dell'ammontare complessivo degli acquisti di carburanti per autotrazione, "l'intestatario del mezzo di trasporto [...] annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile"

    La scheda carburante deve rispettare i requisiti formali e contenutistici previsti dalla legge, inclusa l'indicazione dei chilometri percorsi. Tale adempimento ha finalità antielusive e non è sostituibile con altri documenti, anche se l'acquisto è stato contabilizzato nelle scritture dell'impresa.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Una motivazione meramente assertiva o apparente determina la nullità della pronuncia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Anche le sentenze tributarie devono indicare in modo concreto gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

  • Art. 111 Cost.

    Il principio di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali impone al giudice di esplicitare l'iter logico e giuridico seguito, consentendo il controllo sulla correttezza della decisione.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    Quando la Cassazione cassa la sentenza per vizi della decisione, può rinviare la causa al giudice di merito affinché proceda a un nuovo esame.

  • Art. 109 TUIR

    Richiamato dalla società in relazione alla deducibilità dei costi, ma non accolto come fondamento per superare le prescrizioni formali specifiche previste dalla disciplina delle schede carburante.

  • Art. 53 Cost.

    Richiamato dalla società in relazione alla capacità contributiva, ma ritenuto non idoneo a escludere l'efficacia dei requisiti documentali antielusivi stabiliti dalla normativa fiscale.

  • Art. 10 della legge n. 212 del 2000

    Richiamato dalla società in materia di tutela dell'affidamento e buona fede nei rapporti fiscali, senza incidere sull'obbligatorietà degli adempimenti documentali previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Per dedurre i costi del carburante e detrarre la relativa IVA non è sufficiente dimostrare l'acquisto o la sua contabilizzazione: occorre rispettare i requisiti formali previsti dalla disciplina applicabile, compresa l'indicazione del chilometraggio quando richiesta.
  • Gli adempimenti documentali con finalità antielusive possono essere considerati sostanziali ai fini fiscali e la loro omissione può comportare il disconoscimento del beneficio, senza possibilità di sostituzione mediante documenti alternativi.
  • Una commissione tributaria non può annullare una ripresa fiscale con motivazioni generiche o meramente assertive; deve esaminare gli elementi di fatto rilevanti e spiegare il percorso logico seguito.
  • La determinazione induttiva di maggiori ricavi può essere legittima quando si fonda su un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti, come contratti preliminari, comparazioni di mercato e dichiarazioni del contribuente.
  • Il semplice richiamo all'inaffidabilità dei valori OMI non è sufficiente, da solo, a escludere un accertamento basato anche su ulteriori elementi probatori; tali elementi devono essere valutati specificamente dal giudice.

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