Cassazione Civile, Ordinanza n. 24532/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da ricorsi individuali proposti da sei lavoratori al Tribunale di Lecco per ottenere la condanna dell'INPS alla rivalutazione del periodo di lavoro svolto in esposizione qualificata e ultradecennale ad amianto presso una società del settore ferroviario; il Tribunale rigettava per prescrizione, ma la Corte d'appello di Milano accoglieva l'impugnazione, accertando il diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 13 l. n. 257/1992 e condannando l'INPS anche alle spese di entrambi i gradi. In Cassazione i ricorrenti non contestano più il diritto alla rivalutazione, ma deducono un unico motivo di violazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese: sostengono che la Corte d'appello abbia liquidato in modo onnicomprensivo e unitario i compensi senza specificare il compenso per ciascuna fase del giudizio, senza adeguata giustificazione dello scostamento dai parametri e senza riconoscere la maggiorazione del 30% prevista per gli atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche idonee ad agevolare consultazione e fruizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, dopo il D.M. n. 55/2014, non esiste un vincolo alla liquidazione secondo i valori medi e che il giudice, in assenza di apprezzabile scostamento dai parametri, non deve motivare analiticamente la liquidazione. Ha inoltre chiarito che non è necessaria una distinta indicazione per ciascuna fase del procedimento, potendo il giudice liquidare un importo complessivo comprensivo delle fasi effettivamente svolte. Quanto alla maggiorazione del 30% per il deposito telematico, la censura è stata ritenuta non specifica perché non dimostrava che gli atti fossero stati redatti con tecniche informatiche idonee a rendere effettivamente agevole la consultazione e la navigazione degli atti e degli allegati. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come base del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione qualificata e ultradecennale all'amianto
costituisce il limite che impedisce di liquidare compensi simbolici, non consoni al decoro della professione; non impone però una liquidazione analitica per fasi in assenza di scostamenti apprezzabili
prevede la maggiorazione per gli atti depositati con modalità telematiche, inclusi gli allegati, quando il loro complesso sia redatto in modo da agevolare consultazione e fruizione
i parametri di liquidazione dei compensi forensi sono criteri di orientamento e non vincolano rigidamente alla media; il giudice esercita un potere discrezionale entro la forbice tabellare
ha introdotto il comma 1-bis all'art. 4 del D.M. n. 55/2014
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
richiamato insieme ai parametri forensi per la liquidazione dei compensi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione di legge in tema di liquidazione dei compensi e del limite di cui all'art. 2233 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio evocabile quando la sentenza sia sorretta da motivazione solo apparente o comunque inferiore al minimo costituzionale
impone al ricorrente di specificare e dimostrare il contenuto degli atti e delle circostanze su cui fonda la censura relativa alla maggiorazione telematica
regola la trattazione camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza
consente la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
richiamata per l'inserimento della previsione sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. n. 55/2014, i valori tabellari costituiscono criteri orientativi e non impongono una liquidazione rigida sulla media; il giudice può determinare il compenso entro la forbice prevista, senza necessità di motivazione analitica se non vi è uno scostamento apprezzabile dai parametri di riferimento.
- La liquidazione delle spese può essere effettuata in modo complessivo per ciascun grado di giudizio, senza necessità di distinguere separatamente il compenso di ogni singola fase processuale, purché risulti che il giudice abbia considerato le fasi effettivamente svolte.
- La maggiorazione prevista per gli atti depositati con modalità telematiche richiede che l'atto, nel suo complesso e comprensivamente degli allegati, sia redatto con tecniche informatiche effettivamente idonee ad agevolare consultazione, ricerca testuale e navigazione; chi invoca tale maggiorazione deve allegare e dimostrare specificamente tali requisiti.
- In sede di legittimità, la censura contro la liquidazione dei compensi richiede una deduzione specifica del vizio: la mera contestazione generica della quantificazione o della mancata analitica ripartizione per fasi non consente il sindacato della Corte se non emerge una violazione dei parametri o un vizio di motivazione rilevante.
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