Cassazione Civile, Ordinanza n. 24576/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Tre lavoratori avevano svolto rapporti di lavoro a tempo determinato con una società del settore aereo tra il 2001 e il 2005; in un momento successivo erano transitati alle dipendenze di altra società, uno per cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e uno per successione nel rapporto ex art. 2112 c.c. La Corte d'appello aveva accolto le loro domande, ritenendo nulli i termini apposti ai contratti originari per genericità o difetto di prova della causale, escludendo che la lunga inerzia integrasse mutuo consenso alla risoluzione e riconoscendo ai lavoratori la ricostruzione della carriera e il risarcimento ex art. 32, comma 5, L. 183/2010. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1372, 1418, 1419 e 2697 c.c. per avere escluso il mutuo consenso sulla base del solo decorso del tempo e per non aver valorizzato l'accettazione di un contratto a tempo indeterminato; 2) violazione del d.lgs. n. 368/2001, artt. 1 e 2, e delle norme sulle prove processuali, per avere ritenuto insussistente la prova delle ragioni giustificative del termine; 3) omesso esame della estraneità di una delle società ai contratti originari e della asserita carenza di legittimazione passiva; 4) motivazione apparente in tema di responsabilità solidale della società subentrante; 5) violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2112 e 1406 c.c. per avere la Corte territoriale ignorato la disciplina dei fenomeni traslativi e le deduzioni istruttorie della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul mutuo consenso, perché la risoluzione consensuale del rapporto richiede una chiara e certa volontà negoziale di definitiva cessazione, non essendo sufficiente la mera inerzia del lavoratore, specie se spiegabile con l'attesa di una nuova chiamata o stabilizzazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva censurato la genericità della causale apposta al termine, e comunque tendeva a una rivalutazione di merito. Ha respinto il terzo e il quarto motivo, osservando che la sentenza d'appello aveva limitato gli effetti della nullità del termine alla ricostruzione di carriera e al risarcimento, distinguendo le responsabilità delle diverse società per il solo periodo in cui ciascuna aveva impiegato i lavoratori, sicché non era configurabile la lamentata estraneità o una responsabilità solidale non motivata. Ha infine rigettato il quinto motivo, perché non si misurava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva distinto i rapporti con le diverse società e aveva fondato le conseguenze della nullità sul principio di non discriminazione di matrice comunitaria. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con distrazione all'antistatario, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la risoluzione per mutuo consenso richiede una volontà chiara e certa di porre fine al rapporto, non desumibile dalla sola inerzia
invocato per sostenere la nullità/inefficacia del termine, ma la censura è stata respinta o non correttamente dedotta
richiamato nel primo motivo senza esito favorevole per le ricorrenti
richiamato in tema di prova della causale e del mutuo consenso; il motivo è stato in parte ritenuto meramente di merito e inammissibile
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 368/2001
disciplinano i requisiti del contratto a termine; la Corte ha confermato la valutazione di nullità del termine per genericità/difetto di prova della causale
richiamato nel secondo motivo senza incidere sull'esito
richiamati nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi
la motivazione della sentenza d'appello non è stata ritenuta apparente
richiamati per lamentare ultrapetizione/errore di diritto, senza accoglimento
artt. 24 e 111 Cost.
invocati in relazione al vizio motivazionale, senza che la Corte ravvisasse la denunciata carenza
la Corte d'appello aveva distinto gli effetti del trasferimento di azienda dai rapporti a termine originari, attribuendo effetti solo per il periodo di dipendenza di ciascuna società
richiamato per il subentro/trasferimento contrattuale, ma non idoneo a escludere le conseguenze della nullità del termine nei limiti accertati
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
ha fondato la liquidazione del danno in misura forfetaria pari a quattro mensilità
richiamato per la distrazione delle spese all'antistatario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha giustificato l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio relativo alla nullità del termine apposto a un contratto di lavoro, la risoluzione del rapporto per mutuo consenso richiede una manifestazione inequivoca, anche se tacita, della volontà di entrambe le parti di chiudere definitivamente il rapporto; la sola inerzia del lavoratore o il lungo tempo trascorso non bastano, soprattutto se l'inerzia può essere spiegata con l'attesa di una nuova chiamata o di una stabilizzazione.
- La legittimità della clausola appositiva del termine va valutata sulla base della concretezza e specificità della causale indicata nel contratto e della relativa prova: la genericità della causale o il difetto di dimostrazione della ragione giustificativa comportano l'illegittimità del termine.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata ha già esaminato compiutamente i fatti rilevanti e ha dato una motivazione coerente con i principi di diritto applicabili.
- La distinzione tra diversi rapporti di lavoro intercorsi con società differenti impedisce di fondare in via automatica una responsabilità solidale della società subentrante per effetti che la sentenza limiti espressamente al periodo di lavoro riferibile a ciascun datore.
- Le conseguenze risarcitorie e di ricostruzione della carriera derivanti dalla nullità del termine possono essere conformate al principio di non discriminazione, con imputazione degli effetti a ciascuna società per il periodo in cui il lavoratore è rimasto alle sue dipendenze.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale le omissioni o gli errori denunciati; in difetto, il motivo è inammissibile o infondato.
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