Cassazione Civile, Ordinanza n. 24574/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della corte territoriale, del diritto di una persona invalida in misura non inferiore all'80% a percepire la pensione di vecchiaia anticipata dalla data della domanda amministrativa, senza applicare il differimento della decorrenza cd. "finestre" previsto dalla normativa sopravvenuta. L'INPS ha impugnato la decisione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, sostenendo che il differimento di 12 mesi opera in via generale per la pensione di vecchiaia, senza escludere le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, e che le deroghe previste dalla norma sono tassative e non comprendono tale fattispecie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ha portata generale e si applica anche alle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, le quali non costituiscono una pensione diretta di invalidità ma una anticipazione del normale trattamento di vecchiaia. Ha inoltre escluso che la successiva disciplina del d.l. n. 201 del 2011 abbia eliminato tale meccanismo per i titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
Prevede un differimento generale di 12 mesi nella decorrenza della pensione di vecchiaia; la norma ha portata onnicomprensiva e si applica anche alle pensioni di vecchiaia anticipate per invalidità, salvo deroghe tassative non comprensive di tale fattispecie.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, comma 8
Disciplina la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, intesa come anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione mediante integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo.
art. 24 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
Le modifiche introdotte incidono solo sui requisiti di pensionamento ridefiniti dai successivi commi e non escludono l'applicazione delle finestre mobili alle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità.
art. 375 c.p.c., comma 2
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 81 Cost.
Evocato come limite delle risorse disponibili, a sostegno della razionalizzazione della spesa previdenziale.
art. 3 Cost.
Richiamato per escludere che il bilanciamento legislativo sia manifestamente irragionevole.
art. 38 Cost.
Richiamato per escludere che la disciplina incida in modo illegittimo sulla tutela previdenziale degli invalidi.
Massime di principio
- Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dalla normativa sulle finestre ha portata generale e si applica a tutte le pensioni di vecchiaia maturate nelle ipotesi considerate, salvo espressa e tassativa esclusione legislativa.
- La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non è una pensione diretta di invalidità, ma una forma di anticipazione del trattamento di vecchiaia; perciò resta soggetta alle regole generali sulla decorrenza della prestazione, salvo diversa previsione normativa espressa.
- In presenza di una disciplina speciale di favore che anticipa l'età pensionabile, il successivo meccanismo di slittamento della decorrenza della prestazione può comunque operare, perché incide sui tempi di erogazione e non sul diritto sostanziale ad accedere anticipatamente al pensionamento.
- Le deroghe a una norma generale di contenimento della spesa previdenziale devono essere interpretate in modo tassativo, non estensivo, quando la formulazione legislativa sia onnicomprensiva.
- Una riforma che sopprima o modifichi la disciplina delle decorrenze pensionistiche non si estende automaticamente a categorie non espressamente menzionate dal legislatore.
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