Cassazione Civile, Ordinanza n. 24534/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di addebito emessi dall'INPS per omessa contribuzione, annullati dal Tribunale in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società. L'INPS ha poi proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., compensando integralmente le spese del grado con motivazione basata sulla condotta processuale delle parti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.: ha sostenuto che, nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese fuori dei casi di reciproca soccombenza richiede gravi ed eccezionali ragioni, che non possono essere espresse con formule generiche e stereotipate né desunte dalla mera peculiare natura della declaratoria di improcedibilità. La ricorrente ha inoltre evidenziato che l'improcedibilità era dipesa esclusivamente dalla mancata doppia comparizione dell'INPS appellante, senza alcun contributo causale della parte appellata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nella formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza è consentita solo per gravi ed eccezionali ragioni; tali ragioni non sono integrate dalla mera peculiare natura della pronuncia di improcedibilità dell'appello. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della declaratoria di improcedibilità dell'appello per mancata comparizione dell'appellante
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
nella formulazione ratione temporis, consente la compensazione delle spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nella mera peculiare natura della pronuncia di improcedibilità
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il termine assegnato al deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite in assenza di reciproca soccombenza richiede, nel regime applicabile ratione temporis, gravi ed eccezionali ragioni specificamente individuate dal giudice.
- La mera natura processuale della pronuncia di improcedibilità dell'appello non integra di per sé una ragione grave ed eccezionale idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- Quando l'improcedibilità dell'impugnazione dipende esclusivamente dalla condotta dell'impugnante, tale circostanza non consente di porre le spese a carico della controparte né di neutralizzare il criterio della soccombenza sostanziale.
- La motivazione sulle spese deve essere concreta e non stereotipata, specialmente quando il giudice si discosti dal principio di soccombenza.
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