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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24534/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di addebito emessi dall'INPS per omessa contribuzione, annullati dal Tribunale in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società. L'INPS ha poi proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., compensando integralmente le spese del grado con motivazione basata sulla condotta processuale delle parti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.: ha sostenuto che, nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese fuori dei casi di reciproca soccombenza richiede gravi ed eccezionali ragioni, che non possono essere espresse con formule generiche e stereotipate né desunte dalla mera peculiare natura della declaratoria di improcedibilità. La ricorrente ha inoltre evidenziato che l'improcedibilità era dipesa esclusivamente dalla mancata doppia comparizione dell'INPS appellante, senza alcun contributo causale della parte appellata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nella formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza è consentita solo per gravi ed eccezionali ragioni; tali ragioni non sono integrate dalla mera peculiare natura della pronuncia di improcedibilità dell'appello. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite in assenza di reciproca soccombenza richiede, nel regime applicabile ratione temporis, gravi ed eccezionali ragioni specificamente individuate dal giudice.
  • La mera natura processuale della pronuncia di improcedibilità dell'appello non integra di per sé una ragione grave ed eccezionale idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • Quando l'improcedibilità dell'impugnazione dipende esclusivamente dalla condotta dell'impugnante, tale circostanza non consente di porre le spese a carico della controparte né di neutralizzare il criterio della soccombenza sostanziale.
  • La motivazione sulle spese deve essere concreta e non stereotipata, specialmente quando il giudice si discosti dal principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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