Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24555/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione della cosiddetta "quota B" del supplemento di pensione ENPALS proposta da un pensionato del settore dello spettacolo, con richiesta di escludere l'applicazione del massimale retributivo previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione senza applicare tale tetto, ritenendo che il limite operasse solo per la "quota A" e non per la "quota B", regolata dal D.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha impugnato deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto tacitamente abrogato il massimale pensionabile, sostenendo invece la perdurante operatività del limite anche per la quota B. Il pensionato ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello avesse dichiarato inammissibile, per decadenza, la domanda di ricalcolo per i ratei anteriori al triennio precedente il ricorso giudiziale, invocando l'erronea applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 252 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del pensionato, ritenendo corretta l'applicazione della decadenza solo ai ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa di riliquidazione. Ha invece accolto il ricorso principale dell'INPS, cassando la sentenza impugnata per errore di diritto sulla disciplina del massimale retributivo: ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, continua ad applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, come modificato dal D.lgs. n. 182 del 1997, e che tale limite non è stato abrogato per incompatibilità. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    unico motivo del ricorso principale

    è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge commessa dalla sentenza di merito

  • D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7

    massimale pensionabile / limite alla retribuzione giornaliera pensionabile

    il limite continua ad operare anche per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; non è stato abrogato dal decreto legislativo successivo

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, artt. 1, comma 8, 1, comma 10, 1, comma 14, 3, 4

    quote B; armonizzazione dei regimi; massimale contributivo

    la riforma ha rimodulato il sistema ma non ha eliminato il massimale retributivo pensionabile per la quota B; va letta in continuità con la disciplina speciale e con il criterio di equilibrio delle gestioni previdenziali

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12 e art. 13, lett. a) e b)

    serve a distinguere le anzianità contributive anteriori e posteriori al 1° gennaio 1993 e a delimitare i criteri di calcolo delle due quote

  • L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 22, e art. 2, comma 22, lett. d)

    la legge delega non impone l'abolizione del massimale pensionabile; richiede invece armonizzazione e salvaguardia delle peculiarità dei regimi speciali e dell'equilibrio delle gestioni

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv. in L. n. 111 del 2011

    decadenza per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte

    la decadenza si applica alle domande di riliquidazione ma limita i suoi effetti ai ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    regola la decadenza in materia previdenziale e, nelle azioni di riliquidazione, incide solo sui ratei pregressi oltre il triennio

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    i ratei arretrati dovuti a seguito di pronuncia giudiziale e le differenze da riliquidazione si prescrivono in cinque anni

  • art. 252 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale, ma non ritenuto idoneo a fondare la censura

  • art. 38 Cost.

    il diritto a pensione è diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile; l'interpretazione delle norme previdenziali deve evitare soluzioni che ne svuotino il nucleo essenziale

  • art. 76 Cost.

    l'interpretazione del decreto delegato deve restare conforme ai criteri direttivi della legge di delegazione e alla salvaguardia dell'equilibrio previdenziale

Massime di principio

  • Nelle azioni di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute solo in parte, la decadenza previdenziale non estingue l'intera pretesa di rideterminazione, ma colpisce soltanto le differenze relative ai ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
  • Il diritto a pensione, in quanto situazione costituzionalmente protetta, è imprescrittibile e non può essere svuotato da una disciplina decadenziale interpretata in modo da eliminare integralmente il diritto alle differenze dovute.
  • In presenza di una disciplina speciale previdenziale, il silenzio del legislatore successivo non basta a ritenere abrogato un massimale retributivo pensionabile; l'abrogazione tacita per incompatibilità richiede una contraddizione insanabile tra le norme.
  • Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la quota B va calcolata rispettando il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale, poiché la riforma successiva non ha eliminato tale tetto e ha preservato l'equilibrio delle gestioni.
  • L'interpretazione della normativa delegata deve essere conforme ai criteri direttivi della legge di delegazione, specie quando questi impongono armonizzazione dei regimi e salvaguardia delle peculiarità dei sistemi speciali e della sostenibilità finanziaria.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenzaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.