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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24524/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della pensione ex ENPALS di un lavoratore dello spettacolo, con particolare riferimento alla determinazione della cosiddetta "quota B" del trattamento. Il pensionato aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto alla riliquidazione senza applicazione del massimale retributivo di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto abrogato tacitamente il massimale pensionabile per la "quota B". Il pensionato ha resistito con controricorso, sostenendo che il rinvio al D.lgs. n. 503 del 1992, art. 12, operasse in modo tale da superare il vecchio tetto, e richiamando anche la legge delega n. 335 del 1995 per affermare che le prestazioni dovessero essere commisurate agli oneri contributivi sostenuti. La questione centrale era quindi se, per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile fosse ancora vigente oppure fosse stato superato dalle riforme successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva affermato il superamento del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile per la "quota B". La Corte ha affermato che il massimale di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, non è stato abrogato per incompatibilità dal D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8, e continua a operare nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti anteriormente al 31 dicembre 1995. La causa è stata rinviata affinché il giudice di merito si conformi al principio di diritto enunciato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è stato utilizzato per denunciare la violazione di legge nella ricostruzione del regime pensionistico applicabile.

  • D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7

    limite alla retribuzione giornaliera pensionabile

    il massimale resta vigente anche per il calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12

    la tabella delle aliquote di rendimento ha valenza generale e si applica nel rispetto dei limiti speciali del regime dei lavoratori dello spettacolo.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13

    distingue tra quota A e quota B della pensione, riferendole rispettivamente alle anzianità anteriori al 1° gennaio 1993 e a quelle dal 1° gennaio 1993.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 8

    per gli iscritti al Fondo già presenti al 31 dicembre 1995 conferma un massimale contributivo e un sistema speciale di calcolo delle contribuzioni.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10

    rimodula in via generale il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, senza escludere il massimale per la quota B.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 14

    prevede, per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 o per chi opta per il sistema contributivo, l'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla L. n. 335 del 1995.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 3

    richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo censurato.

  • D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 4, comma 8

    Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

    il rinvio va coordinato con l'intero sistema, non implica l'eliminazione del massimale pensionabile per la quota B.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18

    richiamata per il massimale annuo della base contributiva e pensionabile nel sistema contributivo.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22

    la delega impone di tenere conto dell'equilibrio delle gestioni, della commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi e della salvaguardia delle normative speciali; non introduce un obbligo di equiparare massimale contributivo e pensionabile.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, lett. d)

    consente l'armonizzazione salvaguardando le normative speciali per settori con peculiari caratteristiche professionali e lavorative.

  • D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 2, comma 5

    richiamato come disposizione preservata dal D.lgs. n. 182 del 1997 nel regime contributivo speciale.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    indica il subentro dell'INPS nella gestione speciale del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

  • art. 38 Cost.

    evocato per affermare che la disciplina previdenziale deve garantire una tutela adeguata senza che il rapporto contributi/prestazioni sia necessariamente perfettamente corrispondente.

  • art. 76 Cost.

    richiamato per escludere la violazione della legge di delega nel mantenimento del massimale pensionabile.

  • art. 385 c.p.c., comma 3

    base della rimessione al giudice di rinvio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel regime previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile rimane applicabile alla determinazione della quota B della pensione se non vi è un'espressa abrogazione o un'incompatibilità assoluta con la normativa successiva.
  • L'abrogazione tacita per incompatibilità sussiste solo quando le due discipline non possano coesistere e l'applicazione della norma sopravvenuta renda inevitabile la disapplicazione di quella precedente; non basta che la nuova disciplina utilizzi solo in parte il testo o la tabella della normativa antecedente.
  • Il rinvio a una disciplina generale sulle aliquote di rendimento non comporta, di per sé, il superamento dei limiti speciali già previsti per il calcolo della retribuzione pensionabile, quando tali limiti siano coerenti con l'assetto complessivo del regime speciale.
  • Nell'interpretazione delle norme delegate in materia previdenziale, l'interprete deve privilegiare la soluzione conforme ai criteri direttivi della legge di delega e compatibile con la Costituzione, specie quando la delega impone di salvaguardare l'equilibrio delle gestioni previdenziali e le peculiarità dei regimi speciali.
  • In materia previdenziale non esiste una necessaria corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazioni erogate; il legislatore può fissare basi di calcolo della pensione inferiori alla retribuzione effettivamente percepita, purché sia rispettata una proporzionalità complessiva e non sia compromessa la finalità di tutela di cui all'art. 38 Cost.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a terminePensioniImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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