Cassazione Civile, Ordinanza n. 26813/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso, ha cassato la sentenza d'appello e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria dei dipendenti. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito in ragione del precedente contrasto giurisprudenziale e ha condannato i controricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di tre dipendenti di un ente pubblico di ricerca volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'accensione, sin dalla rispettiva assunzione, del contratto di assicurazione previsto da una convenzione stipulata dall'ente con INA, nonché la costituzione in loro favore della medesima posizione riconosciuta ad altri dipendenti. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, richiamando un precedente di legittimità che qualificava il beneficio come trattamento non di previdenza integrativa ma come vantaggio accessorio del rapporto di lavoro, collegato a retribuzione e anzianità. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di varie norme costituzionali, civilistiche e speciali in tema di previdenza complementare, sostenendo che il trattamento dovesse invece essere ricondotto all'art. 38 Cost. come forma integrativa di previdenza e che i versamenti datoriali fossero accantonati per la funzione previdenziale, non immediatamente corrisposti; 2) violazione della disciplina collettiva e delle regole sull'onere della prova, deducendo l'evoluzione del sistema contrattuale verso un diverso regime di previdenza complementare dal 2002/2005; 3) violazione del principio di parità di trattamento nel pubblico impiego, assumendo che il trattamento economico fosse rimesso alla legge o alla contrattazione collettiva e non a residue disposizioni pregresse; 4) violazione dell'art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993, per avere la sentenza disposto l'accensione delle polizze dalla data di assunzione nonostante il carattere facoltativo dell'iscrizione al fondo integrativo nel nuovo sistema di previdenza complementare.
Norme richiamate
art. 38 Cost.
la Corte lo assume come parametro per ricondurre il trattamento alla previdenza integrativa, evidenziando che i versamenti datoriali sono accantonati per la funzione previdenziale e non come beneficio immediato di lavoro;
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura previdenziale del trattamento;
art. 14, comma 2, l. n. 70/1975
richiamato dal ricorrente tra le norme che regolano il trattamento;
art. 7 d.lgs. n. 124/1993
richiamato dal ricorrente in tema di previdenza complementare;
art. 9-ter d.lgs. n. 124/1993
richiamato dal ricorrente in tema di previdenza complementare;
art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993
la Corte ritiene incompatibile con tale disciplina la condanna all'accensione delle polizze dalla data di assunzione, anche in ragione del carattere facoltativo dell'iscrizione al nuovo fondo integrativo;
art. 39, comma 2, l. n. 379/1955
richiamato dal ricorrente;
la Corte evidenzia che, dal 1 ottobre 1999, i fondi integrativi preesistenti risultano soppressi;
art. 48-bis d.P.R. n. 917/1986
richiamato dal ricorrente;
art. 4 l. n. 297/1992
richiamato dal ricorrente;
DPCM 2 marzo 2001
richiamato come atto rilevante nel sistema della previdenza complementare;
art. 53 CCNL comparto istituzioni e enti di ricerca
richiamato dal ricorrente per sostenere l'evoluzione della disciplina collettiva;
art. 76 CCNL area dirigenza del comparto ricerca
richiamato dal ricorrente per sostenere l'evoluzione della disciplina collettiva;
Accordo Quadro 4 ottobre 2012
richiamato dal ricorrente nel quadro del nuovo sistema di previdenza complementare;
invocato dal ricorrente in relazione all'onere della prova;
invocati dal ricorrente con riferimento alla valutazione della prova;
artt. 38 del CCNL di comparto del 7 ottobre 1996
richiamato dal ricorrente per la disciplina del trattamento economico e previdenziale;
richiamato dal ricorrente;
richiamato dal ricorrente;
art. 46 d.P.R. 411/1976
richiamato dal ricorrente;
richiamato dal ricorrente per il principio di legalità del trattamento economico nel pubblico impiego;
art. 3, commi 3, 3-bis e 45 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente per la disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato;
Massime di principio
- Quando un trattamento istituito per il personale di un ente pubblico è strutturato mediante polizze assicurative alimentate da contribuzioni del datore e dei lavoratori e destinato a operare in funzione della cessazione del rapporto o dell'invalidità, esso va qualificato come forma di previdenza integrativa, non come mera componente retributiva accessoria.
- La diversa tecnica di attuazione del trattamento previdenziale, mediante polizze stipulate con un'impresa assicuratrice terza anziché mediante un fondo interno o gestito dal datore, è neutra sul piano della qualificazione giuridica, se la funzione economico-sociale resta previdenziale.
- L'istituzione o la prosecuzione di benefici previdenziali preesistenti deve essere coordinata con la normativa sopravvenuta che abbia soppresso i fondi integrativi preesistenti: non è giustificabile l'imposizione dell'accensione delle polizze in epoca successiva alla data di soppressione del previgente regime.
- In presenza di un orientamento delle Sezioni Unite successivamente consolidato, la Corte di cassazione può cassare la decisione di merito che si ponga in contrasto con tale indirizzo, decidendo direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
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