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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37945/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva/riscossiva tributaria avviata sulla base di un ruolo fondato su un avviso di accertamento notificato nel 2014 e divenuto definitivo perché non impugnato nei termini. Nel corso di un’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta davanti al giudice dell’esecuzione, il giudice ha ritenuto che le ragioni dedotte dal debitore riguardassero in realtà la pretesa di riscossione e non il creditore procedente, non ha sospeso la procedura e ha assegnato termine per la riassunzione dinanzi al giudice tributario. Il contribuente ha riassunto la causa davanti alla CTP, che ha dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR ha confermato ritenendo che, una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento, il ruolo fondato su di esso non potesse essere contestato nel merito e che l’opposizione non potesse essere usata come rimedio recuperatorio di un ricorso tributario non proposto o tardivo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell’art. 616 c.p.c. in relazione all’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe implicitamente valutato la fondatezza delle opposizioni e che la decisione di merito avrebbe erroneamente escluso la compatibilità della disciplina processuale invocata; 2) violazione dell’art. 57 d.P.R. 602/1973, in relazione agli artt. 615 e 616 c.p.c. e agli artt. 24 e 113 Cost., lamentando che la CTR avrebbe male inteso la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018 e che non avrebbe affrontato la pretesa contraddizione tra il titolo esecutivo tributario e una sentenza penale di assoluzione passata in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, poiché la CTR aveva deciso sull’inammissibilità della contestazione del ruolo per mancata deduzione di vizi propri dell’atto successivo rispetto a un avviso di accertamento ormai definitivo; inoltre il motivo era privo di specificità per il richiamo a una sentenza penale di assoluzione senza indicarne il contenuto. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con il reale percorso argomentativo della CTR: la pretesa impositiva doveva essere contestata nei termini dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e la parziale incostituzionalità dell’art. 57 d.P.R. 602/1973 non consentiva comunque di recuperare termini ormai scaduti nel processo tributario. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente e lo ha condannato alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come rimedio di opposizione all’esecuzione; la Corte ribadisce che non può essere usato per recuperare la contestazione del merito di una pretesa tributaria divenuta definitiva, salvo vizi propri dell’atto successivo quando dedotti tempestivamente.

  • art. 616 c.p.c.

    Censurato dal ricorrente; la Corte osserva che il motivo non coglie la ratio della decisione di merito e che l’opposizione deve comunque rispettare la struttura e i limiti del processo tributario in cui è stata riassunta.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Le contestazioni relative alla pretesa impositiva devono essere fatte valere entro i termini e con i rimedi propri del processo tributario; una volta spirati, la parte non può essere rimessa in termini tramite l’opposizione esecutiva.

  • art. 57 d.P.R. 602/1973

    La Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 114/2018 nei limiti in cui ha inciso sulla disciplina delle opposizioni nelle esecuzioni tributarie successive alla notifica della cartella o dell’avviso ex art. 50, ma non per consentire il recupero di contestazioni tardive del merito della pretesa.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è carente di specificità perché non indica il contenuto della sentenza penale invocata, impedendo alla Corte di valutarne la decisività.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazione poiché esistevano rimedi processuali da esercitare nei termini previsti.

  • art. 113 Cost.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura perché la pretesa non può essere riaperta oltre i termini di decadenza previsti dall’ordinamento.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato solo nel quadro della questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente, senza incidenza decisiva sulla soluzione della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il ruolo e gli atti della riscossione fondati su un avviso di accertamento divenuto definitivo non possono essere contestati nel merito tramite opposizione all’esecuzione; restano deducibili soltanto eventuali vizi propri dell’atto successivo, se tempestivamente fatti valere.
  • L’opposizione ex art. 615 c.p.c. non può svolgere una funzione recuperatoria di un ricorso tributario non proposto o proposto tardivamente: la decadenza dai rimedi impugnatori propri dell’atto impositivo non è superabile mediante l’inquadramento della controversia come esecuzione forzata.
  • Quando si deduce in cassazione un documento o una sentenza esterna come decisiva, il ricorso deve riportarne in modo specifico il contenuto rilevante; la mancata specificazione determina difetto di autosufficienza/specificità del motivo.
  • La parziale apertura delle opposizioni nelle esecuzioni tributarie, conseguente all’intervento della Corte costituzionale, non elimina i termini decadenziali per impugnare l’atto impositivo né consente di riaprire contestazioni ormai definitivamente precluse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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