Cassazione Civile, Ordinanza n. 07877/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1996 emesso nei confronti della titolare di una ditta individuale. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato ricavi non dichiarati e costi indebitamente detratti, sulla base di un accertamento fondato su metodo analitico-induttivo e su criteri di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto. La Commissione tributaria regionale, in sede di riassunzione dopo precedente cassazione, aveva confermato l’illegittimità delle riprese. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione dell’art. 39 del DPR 600/1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente preteso che la percentuale di ricarico fosse calcolata sull’intera merce commercializzata invece che su un campione rappresentativo; secondo, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al recupero dei costi, perché la CTR si sarebbe limitata a richiamare la documentazione contabile senza spiegare la prova dell’inerenza dei costi all’attività d’impresa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti della motivazione e ha accolto il secondo motivo. Ha ritenuto corretto, in astratto, il rilievo dell’Agenzia secondo cui la percentuale di ricarico non va necessariamente calcolata sull’intera merce, ma su un campione rappresentativo e adeguato rispetto al fatturato complessivo. Ha inoltre ravvisato la nullità della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa ai costi, perché la CTR aveva usato una formula generica e non aveva spiegato in concreto come fosse stata provata l’inerenza dei costi all’attività d’impresa, distinguendo tra mera esistenza contabile del costo e sua deducibilità fiscale. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del metodo di accertamento analitico-induttivo; la Corte osserva che il motivo dell’Ufficio era almeno in parte fondato quanto alla corretta determinazione della percentuale di ricarico su un campione rappresentativo della merce.
Richiamato in relazione al riparto dell’onere probatorio sui fatti costitutivi della deducibilità dei costi contestati; il contribuente deve provare l’esistenza, la natura e l’inerenza del costo all’attività d’impresa.
Richiamato per il governo della prova presuntiva nell’accertamento tributario fondato su ricarichi e presunzioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 546
Richiamato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza tributaria impugnata.
Richiamato in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c. quale norma sul contenuto della motivazione.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, il cui minimo costituzionale deve essere rispettato.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
Richiamato solo perché la resistente ha depositato memoria nella procedura camerale.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza tributaria.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, quando l’accertamento dei ricavi è fondato su criteri di ricarico, la percentuale non deve essere necessariamente ricavata dall’intera merce trattata, ma può e deve essere costruita su un campione rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo.
- Ai fini della deducibilità fiscale dei costi, non basta la loro mera registrazione contabile: il contribuente, in presenza di contestazione dell’Amministrazione finanziaria, deve provare specificamente l’esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e soprattutto la sua inerenza all’attività d’impresa.
- La motivazione della sentenza è meramente apparente quando si limita a formule generiche o assertive e non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice sulla concreta prova dell’inerenza o su altri presupposti decisivi della decisione.
- Nel controllo di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi in cui sia violato il minimo costituzionale: mancanza assoluta di motivazione, motivazione solo apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07748/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07750/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07756/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07757/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07760/2023 del 17/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →