Cassazione Civile, Ordinanza n. 14886/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un atto del 1976 qualificato come vendita/appalto relativo a un'area da destinare a edificazione, individuata anche tramite planimetria allegata e confini indicati nel rogito. Anni dopo, una parte vicina ha costruito un muro in blocchi di cemento nell'area cortilizia che le controparti assumevano di propria proprietà e sulla quale insistevano alcuni servizi di pertinenza. I proprietari hanno chiesto l'accertamento dell'illegittima occupazione della porzione di cortile e la demolizione del muro; il convenuto ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale di rilascio della quota di cortile occupata dagli impianti degli attori. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto che il manufatto fosse stato edificato oltre il confine della porzione venduta, dunque su area degli attori originari, sulla base dell'interpretazione del contratto, della planimetria allegata, delle testimonianze e delle consulenze tecniche. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1537 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la vendita fosse a misura e non a corpo e che quindi l'area trasferita fosse quella della particella catastale di mq. 167; 2) violazione dell'art. 950 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per non avere la corte dato rilievo alle risultanze tecniche e catastali che avrebbero collocato il muro entro la particella acquistata; 3) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e vizio motivazionale, per erronea interpretazione del rogito del 13 maggio 1976 e della planimetria allegata; 4) omesso esame di documenti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c., per non avere considerato provvedimenti comunali che avrebbero confermato la proprietà dell'area in capo al ricorrente. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a sollecitare un nuovo esame del merito o del vizio motivazionale, rilevando anche la preclusione da doppia conforme; ha inoltre escluso la violazione di legge sulla distinzione tra vendita a corpo e a misura, perché tale distinzione incide solo sul prezzo e non sull'individuazione del bene venduto, che dipende dai confini e dal titolo. Quanto all'interpretazione del contratto e alla delimitazione del confine, ha ritenuto corretto il rilievo dato dalla corte territoriale alla planimetria allegata, ai confini descritti nell'atto e alle prove raccolte, osservando che i dati catastali hanno valore solo sussidiario se contrastano con il contenuto descrittivo del titolo. Ha infine ritenuto inammissibile la doglianza sull'art. 116 c.p.c., poiché il ricorrente si limitava a lamentare una supposta cattiva valutazione delle prove, non un vero travisamento della prova legale o un'erronea applicazione della regola di giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sentenza d'appello era una doppia conforme e che, pertanto, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non era deducibile. Ha inoltre ribadito che la qualificazione della vendita come a corpo o a misura non incide sull'identificazione del bene trasferito e che tale accertamento appartiene al giudice di merito. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del rogito e della planimetria, valorizzando i confini e il contenuto descrittivo del titolo rispetto ai dati catastali. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La distinzione tra vendita a corpo e a misura rileva solo per la determinazione del prezzo e non per l'individuazione del bene compravenduto.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della determinazione del confine; la Corte ha ribadito che il confine va desunto anzitutto dal titolo e dai confini indicati, con valore sussidiario dei dati catastali.
I canoni ermeneutici del contratto sono stati ritenuti correttamente applicati dal giudice di merito sulla base del testo del rogito, della planimetria allegata e degli elementi confermativi.
La censura è ammissibile solo se si deduce l'attribuzione di un diverso valore a una prova o la violazione di una regola legale di valutazione; non quando si contesti la mera cattiva ponderazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; le doglianze sono state però ritenute infondate o inammissibili perché dirette al riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione processuale, ma la Corte ha escluso un vizio riconducibile alla norma nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo sul vizio motivazionale è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, è preclusa la deduzione in cassazione dell'omesso esame di fatti storici decisivi.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme basata sulle stesse ragioni di fatto, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione.
- La distinzione tra vendita a corpo e vendita a misura incide sul prezzo, non sull'identificazione del bene trasferito, che resta affidata al titolo, ai confini e agli elementi descrittivi del contratto.
- Nella compravendita immobiliare, i dati catastali hanno valore meramente sussidiario e non prevalgono sul contenuto del titolo e sui confini espressamente pattuiti, salvo che le parti vi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile.
- La qualificazione del contratto e l'apprezzamento degli elementi utili a individuare il bene venduto appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge quando la censura mira in realtà a una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o contrasti con una specifica regola di valutazione; non quando ci si limiti a contestarne la ponderazione.
- In tema di confini tra fondi, il giudice deve considerare prioritariamente i titoli di acquisto e le planimetrie/allegati negoziali, potendo attribuire ai dati catastali una funzione solo di supporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14853/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14854/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14855/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14856/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2022 del 11/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →