Cassazione Civile, Ordinanza n. 27990/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte della società, di un premio previsto dall'accordo aziendale del 10 ottobre 2007. I lavoratori avevano agito sostenendo che tale premio dovesse essere considerato una voce retributiva individuale, oppure comunque dovesse permanere anche dopo il recesso dell'azienda dall'accordo collettivo. I giudici di merito avevano invece ritenuto che si trattasse di un premio collettivo e che, a seguito del recesso aziendale dall'accordo, la società non fosse più tenuta a corrisponderlo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1363 e 1366 c.c. per errata interpretazione dell'art. 22 del contratto integrativo aziendale e, in particolare, per la presunta confusione tra le previsioni dell'art. 22 e dell'art. 23 dell'AIA 2007; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 2112 c.c. e omesso esame di un punto controverso, sostenendo che vi fosse volontà di uniformare il trattamento premiale di tutti i dipendenti nonostante i trasferimenti d'azienda succedutisi nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile perché, sotto l'apparente denuncia di violazione dei canoni ermeneutici, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito dell'interpretazione dell'accordo sindacale aziendale, attività non consentita in sede di legittimità se la soluzione del giudice di merito è plausibile e non unica. Ha ritenuto il secondo motivo in radice inammissibile perché fondato sull'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di una "doppia conforme", senza che i ricorrenti avessero indicato specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, come richiesto per superare il divieto di sindacato sul vizio motivazionale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato come canone di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata ritenuta una richiesta di nuova lettura del testo negoziale e quindi inammissibile in cassazione.
Invocato come canone di buona fede nell'interpretazione del contratto, senza però indicare uno specifico errore ermeneutico; la Corte ha ritenuto la doglianza meramente sostitutiva dell'apprezzamento di merito.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la continuità del trattamento premiale nei trasferimenti d'azienda; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché inammissibile sotto il profilo processuale.
Il vizio motivazionale non è deducibile, in caso di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
In presenza di appello deciso con conferma della sentenza di primo grado su una ricostruzione fattuale sovrapponibile, preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il regime applicabile all'appello e, indirettamente, al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale dopo la riforma del 2012.
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Norma richiamata quale fonte della modifica al regime dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo collettivo o aziendale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica, non per la semplice contrapposizione di una diversa lettura del testo.
- Quando il giudice di merito abbia adottato una delle interpretazioni plausibili del contratto, il ricorso per cassazione è inammissibile se mira soltanto a sostituire un'interpretazione alternativa ritenuta più favorevole dalla parte.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile avverso una sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado con identica ricostruzione dei fatti, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorrente deve allegare e dimostrare la diversità delle rationes decidendi in fatto dei due gradi di merito, altrimenti la censura motivazionale è inammissibile.
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