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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27366/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di un dipendente pubblico che, assunto in via successiva rispetto alla procedura concorsuale originaria mediante scorrimento di graduatoria, rivendicava il diritto all'assegno ad personam riassorbibile previsto dall'art. 35, comma 1, del CCRL del 2 agosto 2002 (richiamato in sentenza anche come CCRL del 1 agosto 2002), sostenendo che tale clausola di salvaguardia gli dovesse garantire un trattamento economico equivalente a quello dei vincitori del concorso, in ragione della differenza tra l'inquadramento previsto dal bando e quello derivante dal nuovo contratto collettivo. Il lavoratore chiedeva quindi l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno e la condanna al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo l'assegno già assorbito nel 2006 per effetto dei miglioramenti economici successivi; la Corte d'appello, invece, aveva accolto la domanda, reputando che il parametro di raffronto dovesse tener conto anche degli sviluppi economici successivi delle posizioni comparate. La Regione ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato, sostenendo che l'appello sarebbe stato notificato alla Provincia, ormai priva di legittimazione per il trasferimento di funzioni alla Regione, con conseguente giudicato interno sulla decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 35 e 25 del CCRL e dei canoni ermeneutici, contestando l'interpretazione dell'art. 35 data dalla Corte territoriale e assumendo che l'assegno dovesse essere cristallizzato al momento dell'assunzione senza tener conto degli sviluppi economici successivi; 3) violazione dell'art. 414 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., deducendo che il lavoratore non avesse tempestivamente contestato l'allegato riassorbimento dell'assegno e che tale fatto dovesse quindi considerarsi provato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il trasferimento di funzioni dalla Provincia alla Regione integrava una successione a titolo particolare disciplinata dall'art. 111 c.p.c., con prosecuzione del processo tra le parti originarie e conservazione della legittimazione della Provincia a ricevere la notificazione dell'appello; pertanto non si era formato alcun giudicato sulla sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, trattandosi di contratto collettivo regionale e non nazionale, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non era proponibile nei termini invocati e, comunque, il ricorso si risolveva in una mera proposta interpretativa alternativa, senza specificare quali canoni ermeneutici fossero stati violati. Ha rigettato il terzo motivo osservando che la questione non riguardava l'onere della prova, ma la non contestazione: il lavoratore, avendo allegato il diritto all'assegno, non era onerato di contestare una pretesa datoriale che non introduceva un fatto estintivo, ma soltanto una diversa lettura della clausola contrattuale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Norma richiamata per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado promosso dal lavoratore; la Corte esclude che la sua disciplina imponga, nel caso concreto, un onere di contestazione ulteriore rispetto alle allegazioni già svolte.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per dedurre la violazione del giudicato; la Corte nega la violazione perché l'appello era stato correttamente notificato al soggetto ancora parte del processo.

  • art. 32 l.r. n. 26 del 2014

    Norma regionale sul trasferimento di funzioni e personale dalla Provincia alla Regione; la Corte la qualifica come fonte di una successione a titolo particolare.

  • art. 111 c.p.c.

    Applicato per affermare che, in caso di trasferimento parziale di funzioni, il processo prosegue tra le parti originarie e l'ente trasferente conserva la qualità di parte e l'interesse all'impugnazione, salvo intervento o chiamata del successore.

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per ribadire che la disciplina del controllo di legittimità sull'interpretazione dei contratti collettivi riguarda i contratti collettivi nazionali, non quelli di ambito territoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte precisa che la violazione e falsa applicazione di contratti collettivi è deducibile in cassazione solo nei limiti previsti per la contrattazione collettiva nazionale; per il CCRL l'interpretazione è riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    I criteri ermeneutici devono essere applicati in modo circolare e coordinato, tenendo conto unitariamente di tutti i canoni interpretativi, letterali e sistematici.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato nella memoria, ma senza rilievo decisivo; la Corte ribadisce la natura di successione a titolo particolare.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul piano dell'onere della prova; la Corte chiarisce che il caso non attiene al riparto probatorio ma alla non contestazione di un preteso fatto estintivo.

  • art. 35 CCRL 1 agosto 2002

    Disposizione centrale della controversia: prevede, per le assunzioni successive a selezioni indette in precedenza, un assegno personale riassorbibile pari al differenziale tra il trattamento economico del posto bandito e quello iniziale derivante dal nuovo inquadramento; la Corte d'appello ne dà un'interpretazione dinamica, ritenuta non censurabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 25 CCRL 1 agosto 2002

    Richiamato insieme all'art. 35 nel motivo di ricorso, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, per effetto di una riorganizzazione amministrativa, una parte di funzioni e personale è trasferita da un ente a un altro senza estinzione dell'ente originario, il processo pendente prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; il trasferimento integra una successione a titolo particolare e non priva l'ente trasferente della legittimazione processuale a ricevere la notificazione degli atti di impugnazione.
  • In cassazione, la violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo territoriale non è deducibile con la stessa ampiezza riservata ai contratti collettivi nazionali; l'interpretazione del contratto territoriale è affidata al giudice di merito ed è censurabile solo se si specificano puntualmente i canoni ermeneutici violati o il vizio motivazionale rilevante.
  • Non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa interpretazione della clausola contrattuale a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare in modo specifico quale regola ermeneutica sia stata disattesa.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati come estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto; se la controparte offre soltanto una diversa lettura giuridica della stessa clausola o del medesimo rapporto, non sorge un autonomo onere di contestazione sul punto.
  • La doglianza sulla mancata prova di un fatto estintivo non è fondata quando ciò che viene dedotto non è un fatto storico estintivo, ma una diversa qualificazione giuridica della disciplina contrattuale applicabile.
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