Cassazione Civile, Ordinanza n. 27429/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Ghana aveva visto respinta dal Tribunale di Venezia, e poi dalla Corte d'appello di Venezia, la domanda proposta in via gradata per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Secondo il suo racconto, era fuggito dal Paese d'origine per ragioni economiche e familiari, in particolare per contrasti relativi alla proprietà di un terreno. In cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008, in combinato disposto con l'art. 5, comma 6, del T.U. immigrazione, sostenendo in sostanza che la Corte d'appello avesse erroneamente negato la protezione umanitaria nonostante la sua situazione di vulnerabilità e il suo inserimento in Italia. Ha inoltre richiamato, a sostegno, documenti relativi a un contratto di lavoro e a buste paga, senza però indicare se e come tali documenti fossero stati prodotti nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato anche l'inammissibilità della costituzione del Ministero dell'Interno, avvenuta tardivamente con un atto che non poteva valere come controricorso perché privo dell'esposizione dei motivi di diritto. Nel merito, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non ha specificato elementi concreti, già allegati nei giudizi di merito, idonei a dimostrare la propria particolare condizione di fragilità; si è limitato a formulare censure generiche sulla situazione del Paese d'origine e sui diritti umani. La Corte ha inoltre osservato che la valutazione della Corte d'appello sulla non decisività di sporadiche prestazioni lavorative come prova di effettiva integrazione in Italia costituiva un accertamento di fatto adeguatamente motivato, non efficacemente censurato. È stata ritenuta inammissibile anche la produzione documentale allegata al ricorso per cassazione, perché non risultava che quei documenti fossero stati prodotti nei giudizi di merito e non ricorrevano le ipotesi di cui all'art. 372 c.p.c. Non sono state poste spese a carico del Ministero per l'irrituale costituzione; è stato invece dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come norma processuale a fondamento della censura di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008
È indicato dal ricorrente come norma invocata per il riconoscimento della protezione umanitaria.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
È richiamato in combinato disposto come base normativa della protezione umanitaria.
La costituzione tardiva del Ministero è stata ritenuta irrituale perché non accompagnata da un vero controricorso.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il controricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda.
La produzione documentale allegata al ricorso per cassazione è stata ritenuta inammissibile perché non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato affermato che sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indica il rito camerale con cui la causa è stata trattata.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura il diniego della protezione umanitaria deve indicare in modo specifico gli elementi concreti, già dedotti nel merito, da cui risulti la particolare vulnerabilità del richiedente; non sono sufficienti affermazioni generiche sulla situazione del Paese d'origine o sulla compressione dei diritti umani.
- La valutazione compiuta dal giudice di merito sull'insufficienza di meri indici lavorativi sporadici a dimostrare un'effettiva integrazione nel tessuto socio-culturale del Paese ospitante è un accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione difetta di autosufficienza quando richiama documenti senza indicare specificamente se, quando e come essi siano stati prodotti nei giudizi di merito; in tale ipotesi la documentazione allegata al ricorso non è esaminabile se non nei casi tassativi di produzione consentita in cassazione.
- La costituzione della parte intimata non equivale a controricorso se l'atto non contiene l'esposizione dei motivi di diritto richiesti a pena di inammissibilità dalle norme processuali richiamate.
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