Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27429/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino del Ghana aveva visto respinta dal Tribunale di Venezia, e poi dalla Corte d'appello di Venezia, la domanda proposta in via gradata per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Secondo il suo racconto, era fuggito dal Paese d'origine per ragioni economiche e familiari, in particolare per contrasti relativi alla proprietà di un terreno. In cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008, in combinato disposto con l'art. 5, comma 6, del T.U. immigrazione, sostenendo in sostanza che la Corte d'appello avesse erroneamente negato la protezione umanitaria nonostante la sua situazione di vulnerabilità e il suo inserimento in Italia. Ha inoltre richiamato, a sostegno, documenti relativi a un contratto di lavoro e a buste paga, senza però indicare se e come tali documenti fossero stati prodotti nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato anche l'inammissibilità della costituzione del Ministero dell'Interno, avvenuta tardivamente con un atto che non poteva valere come controricorso perché privo dell'esposizione dei motivi di diritto. Nel merito, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non ha specificato elementi concreti, già allegati nei giudizi di merito, idonei a dimostrare la propria particolare condizione di fragilità; si è limitato a formulare censure generiche sulla situazione del Paese d'origine e sui diritti umani. La Corte ha inoltre osservato che la valutazione della Corte d'appello sulla non decisività di sporadiche prestazioni lavorative come prova di effettiva integrazione in Italia costituiva un accertamento di fatto adeguatamente motivato, non efficacemente censurato. È stata ritenuta inammissibile anche la produzione documentale allegata al ricorso per cassazione, perché non risultava che quei documenti fossero stati prodotti nei giudizi di merito e non ricorrevano le ipotesi di cui all'art. 372 c.p.c. Non sono state poste spese a carico del Ministero per l'irrituale costituzione; è stato invece dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura il diniego della protezione umanitaria deve indicare in modo specifico gli elementi concreti, già dedotti nel merito, da cui risulti la particolare vulnerabilità del richiedente; non sono sufficienti affermazioni generiche sulla situazione del Paese d'origine o sulla compressione dei diritti umani.
  • La valutazione compiuta dal giudice di merito sull'insufficienza di meri indici lavorativi sporadici a dimostrare un'effettiva integrazione nel tessuto socio-culturale del Paese ospitante è un accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione difetta di autosufficienza quando richiama documenti senza indicare specificamente se, quando e come essi siano stati prodotti nei giudizi di merito; in tale ipotesi la documentazione allegata al ricorso non è esaminabile se non nei casi tassativi di produzione consentita in cassazione.
  • La costituzione della parte intimata non equivale a controricorso se l'atto non contiene l'esposizione dei motivi di diritto richiesti a pena di inammissibilità dalle norme processuali richiamate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.